Notifica agli eredi interrotta e inesistenza della notificazione: ricorso inammissibile (TAR Sicilia n. 2499 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione del ricorso che si concluda con una relazione meramente negativa dell’agente postale, per irreperibilità del destinatario e senza l’espletamento delle formalità previste dall’art. 140 c.p.c. o dall’art. 143 c.p.c., è giuridicamente inesistente e non nulla. In tale ipotesi il procedimento notificatorio deve reputarsi meramente tentato e non compiuto, con la conseguenza che non opera la sanatoria della rinnovazione prevista dall’art. 44, comma 4, c.p.a.. Il ricorso proposto senza che si sia perfezionato il contraddittorio nei confronti dei controinteressati è pertanto inammissibile. La regola vale anche quando il destinatario abbia assunto la qualità di controinteressato per effetto del decesso del dante causa.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile confinante con altro fondo, impugnava l’ordinanza con cui il responsabile del settore urbanistica del Comune aveva revocato un precedente provvedimento di demolizione di opere abusive. La struttura contestata consisteva in un manufatto precario di ridotte dimensioni, in parte insistente su area di proprietà del ricorrente, come accertato in un giudizio civile.
Il ricorrente censurava la revoca deducendo violazione delle norme edilizie, difetto di motivazione e carenza dell’interesse pubblico all’autotutela. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto del gravame. All’udienza di smaltimento dell’arretrato il Collegio segnalava alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti degli eredi della controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale concentra la decisione su una questione preliminare di rito, assorbente rispetto ai motivi di merito. Dal fascicolo risulta che il ricorso è stato notificato agli eredi della controinteressata, deceduta nelle more, mediante raccomandata restituita con l’annotazione di irreperibilità del destinatario.
La ricevuta di ritorno non documenta alcuna delle attività che l’agente postale avrebbe dovuto svolgere: nessuna menzione delle formalità dell’art. 140 c.p.c., del deposito del plico presso l’ufficio postale, della formazione della compiuta giacenza o dell’invio della raccomandata informativa. Il procedimento notificatorio si è quindi concluso con una relazione puramente negativa.
Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 14916/2016, il Collegio ribadisce che la notificazione è inesistente quando l’attività posta in essere è priva degli elementi costitutivi essenziali, e in particolare quando manchi la fase di consegna, intesa come raggiungimento di uno degli esiti positivi previsti dall’ordinamento. La notifica restituita al mittente integra l’ipotesi della notifica tentata e non compiuta, dunque omessa.
Il principio è confermato dalle Sezioni Unite n. 13394/2022, secondo cui lo strumento sanante dell’art. 291 c.p.c. non è applicabile quando l’atto sia restituito al mittente, poiché solo una notificazione esistente, ancorché nulla, può essere rinnovata o sanata per il raggiungimento dello scopo. Ne deriva l’inapplicabilità della regola dell’art. 44, comma 4, c.p.a., richiamata anche dal Cons. Stato, Sez. VII, n. 4764/2023.
Il Tribunale osserva inoltre che la rinnovazione non è utilmente esperibile neppure nel testo dell’art. 44 c.p.a. risultante dalla parziale declaratoria di illegittimità costituzionale resa con la sentenza n. 148/2021. Integrata l’ipotesi di inesistenza della notifica, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese sono compensate in ragione della definizione in rito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 140 c.p.c. – Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
- Art. 143 c.p.c. – Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
- Art. 291 c.p.c. – Contumacia del convenuto