Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per la carta del docente (TAR Toscana n. 1547 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inesecuzione del giudicato formatosi su una condanna pecuniaria, ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al decisum entro un termine perentorio e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina un commissario ad acta. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è compatibile con il contenuto del giudicato di condanna pecuniaria ed è strumento concorrente rispetto alla nomina del commissario. La sua misura può essere determinata negli interessi legali maturati sul capitale dovuto, dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’integrale soddisfo, sommandosi agli interessi già liquidati nel titolo esecutivo.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice del lavoro, la sentenza n. 336/2023, con cui è stato accertato il suo diritto a ricevere la carta del docente — istituita dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 — per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nella misura di euro 500,00 annui. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato conseguentemente condannato ad attribuire l’importo mediante carta elettronica, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
La sentenza, notificata e passata in giudicato, è rimasta ineseguita salvo il capo relativo alle spese processuali. Il ricorrente ha dunque proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Toscana, chiedendo l’ordine di esecuzione del giudicato e la condanna dell’amministrazione a una penalità di mora per ogni giorno di ritardo.
La Motivazione della Corte
Il TAR verifica anzitutto i presupposti dell’art. 114 c.p.a.. La sentenza n. 336/2023 è stata notificata al Ministero e agli uffici intimati il 4 gennaio 2024 ed è passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria. È inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione, essendo la notifica del ricorso per ottemperanza dell’11 giugno 2024.
L’amministrazione non ha contestato l’inottemperanza. Il Collegio ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, accreditando mediante carta del docente l’importo di euro 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
Per il caso di persistente inadempimento, il TAR nomina commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, con intervento nei sessanta giorni successivi.
Quanto alla penalità di mora richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio ne afferma l’applicabilità. La misura è compatibile con il contenuto del giudicato posto in esecuzione, di natura pecuniaria, richiamando sul punto Cons. Stato, A.P., 25 giugno 2014, n. 15. È altresì compatibile con la nomina del commissario, trattandosi di strumenti di tutela concorrenti.
La somma è determinata in misura pari agli interessi legali maturati sull’importo dovuto in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’integrale pagamento. Tale penalità si aggiunge agli interessi già liquidati con la sentenza posta in esecuzione. Le spese del giudizio di esecuzione seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.