Avviso orale legittimo su indizi di pericolosità sociale, non serve condanna penale (TAR Sicilia n. 1686 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale di cui all’art. 3 d.lgs. n. 159/2011 persegue una finalità lato sensu preventiva: il giudizio di pericolosità che ne costituisce il presupposto non richiede l’accertamento della responsabilità penale né l’esistenza di fatti già qualificabili come reato. Esso può fondarsi su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria, idonei a delineare una personalità propensa a comportamenti antigiuridici. L’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella valutazione dei presupposti, mentre il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto ai profili di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico e della motivazione. Gli elementi presuntivi vanno apprezzati al momento dell’adozione dell’atto, con la conseguenza che le pronunce sopravvenute favorevoli all’interessato non determinano un’illegittimità sopravvenuta, ora per allora, del provvedimento questorile.

Il Fatto

Con il provvedimento impugnato il Questore ha avvisato oralmente il ricorrente a tenere una condotta conforme alla legge, richiamando il suo essere sottoposto al regime degli arresti domiciliari per il reato di produzione, traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il possesso di oltre 1.600 grammi di marijuana e di piante di canapa indiana, alcuni precedenti di polizia, la mancanza di attività lavorativa e di redditi negli ultimi tre anni, con conseguente presunzione di proventi illeciti.

Il ricorrente ha impugnato l’atto lamentando carenza di motivazione e difetto di istruttoria, eccesso di potere per ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti. Ha dedotto l’insussistenza delle esigenze cautelari che avevano condotto alla liberazione dagli arresti domiciliari, l’assenza di precedenti penali, la disponibilità di un reddito mensile e le incongruenze tra il provvedimento e il verbale di perquisizione. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale parte dal dato testuale: l’art. 1 d.lgs. n. 159/2011 individua le categorie di destinatari delle misure di prevenzione, tra cui coloro che per comportamento debbano ritenersi dediti alla commissione di reati che offendono la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica; l’art. 3 consente al Questore di avvisare oralmente i soggetti che presentino indizi a loro carico.

Richiamando propri precedenti, il TAR chiarisce che l’avviso orale ha natura preventiva e che il giudizio di pericolosità non postula l’accertamento della responsabilità penale né l’esistenza di fatti configurabili come reato. Esso può basarsi su elementi indiziari, purché circostanziati, idonei a fare non illogicamente presumere una pericolosità sociale. L’avviso “semplice” non impone vincoli di fare o di non fare e si risolve nell’intimazione a tenere una condotta conforme alla legge, nulla di più di quanto richiesto alla generalità dei consociati: ne consegue l’infondatezza anche della censura sull’omessa comunicazione di avvio del procedimento, poiché l’avviso stesso costituisce comunicazione e l’interessato può chiederne la revoca.

Quanto ai presupposti, è sufficiente che l’autorità di polizia sospetti la presenza di elementi tali da ritenere configurabile una personalità propensa a comportamenti antigiuridici. Il Collegio ribadisce l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nell’accertamento dei presupposti, con un sindacato giurisdizionale limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico e della motivazione. Gli elementi presuntivi vanno valutati al momento dell’adozione dell’atto, senza che pronunce sopravvenute favorevoli possano incidere sul provvedimento questorile.

Applicando tali principi, il TAR ritiene non irragionevole che l’Amministrazione abbia ritenuto sussistenti i presupposti: la vicenda rientra tra le ipotesi contemplate dalla norma, ossia la commissione di reati che offendono la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Il provvedimento risulta autonomamente e sufficientemente motivato. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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