Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2734 del 16.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale passato in giudicato ha valore ed efficacia di giudicato, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e la pretesa creditoria va accertata sulla base del titolo e delle norme applicabili. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento: l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificare capitale residuo e interessi quanto a misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il giudice dichiara l’inottemperanza e assegna all’Amministrazione un termine per il pagamento. Per la perdurante inerzia è nominato sin d’ora il commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore dopo l’inutile decorso del termine; nessun compenso è dovuto ove l’attività rientri nei compiti istituzionali dell’organo.

Il Fatto

Il Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere ai ricorrenti le somme dovute a titolo di carta docente, oltre alle spese legali distratte a favore dei difensori antistatari. La decisione è passata in giudicato, come attestato ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed è stata notificata nel dicembre 2023.

L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. I creditori hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato con il pagamento degli importi nominali e delle spese liquidate, la nomina sin d’ora di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, nonché la condanna alle spese del giudizio con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il ricorso è pertanto accolto e l’inottemperanza dichiarata.

Il Tribunale precisa la natura del giudizio: esso non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha la sola funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dai ricorrenti non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: capitale residuo e interessi vanno verificati quanto a misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ..

Il Collegio accerta inoltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni dello Stato di disporre di tale intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.

All’Amministrazione è assegnato un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori maturati e degli oneri, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore della competente Direzione Generale, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvede entro i successivi centoventi giorni, determinando definitivamente l’importo dovuto e adottando gli atti necessari. L’attività rientrando nei compiti istituzionali, nessun compenso è dovuto al commissario.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, negli importi liquidati in dispositivo, tenuto conto della natura stereotipata dell’attività, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 c.p.a..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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