Tetti spesa sanitaria regionale fissati retroattivamente legittimi senza lesione affidamento (TAR Molise n. 52 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione dei tetti regionali di spesa sanitaria può intervenire fisiologicamente anche in corso d’anno e dispiegare effetti sulle prestazioni già erogate, senza che ciò integri di per sé violazione del principio di affidamento. Il differimento della fissazione del budget risponde all’esigenza dell’Amministrazione di conoscere il dato finanziario di riferimento e non priva gli operatori di un punto di riferimento regolatore, rinvenibile nelle determinazioni degli anni precedenti. La prevedibilità dei nuovi tetti di spesa, in continuità con gli esercizi anteriori, esclude la dedotta lesione dell’affidamento. Nel sistema di commissariamento per il rientro dal disavanzo sanitario, le determinazioni dei budget sono proporzionate all’interesse pubblico e la loro adozione sulla base della spesa storica assolve gli oneri istruttori.

Il Fatto

La ricorrente è una casa di cura privata, autorizzata e accreditata ai sensi del d.lgs. n. 502 del 1992 e contrattualizzata con l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise, che eroga prestazioni di ricovero per acuti, chirurgia e specialistica ambulatoriale. Con il ricorso ha impugnato il decreto commissariale n. 35 del 27 ottobre 2022, con cui il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario regionale ha definito i livelli massimi di finanziamento per l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli operatori privati accreditati per l’anno 2022, unitamente agli allegati e alla nota ASREM del 5 dicembre 2022.

Quest’ultima, in particolare, ha comunicato che non sarebbero state accettate né contabilizzate le fatture afferenti alle prestazioni erogate nell’ultimo bimestre dell’anno, per l’avvenuto superamento del budget. Il gravame, articolato in quattro motivi, ha denunciato carenza di istruttoria, illogicità, violazione dell’affidamento e dei diritti partecipativi. Il Tribunale, con decreto cautelare e successiva ordinanza, ha parzialmente accolto la domanda, sospendendo gli effetti degli atti per le sole prestazioni salvavita, di ricovero con priorità “A” e di terapia intensiva nel periodo dal 13 al 31 dicembre 2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, fondata su una tabella depositata dalla difesa erariale. L’eccezione è respinta: ai sensi dell’art. 64, comma 1, c.p.a., l’onere della prova grava su chi eccepisce, e la mera tabella, priva del testo del contratto asseritamente sottoscritto, non è idonea a comprovare la circostanza.

Nel merito, il Tribunale richiama la giurisprudenza sulla cautela del sindacato giurisdizionale in materia di spending review sanitaria e sulla fisiologicità della fissazione retroattiva del budget. Richiama in proposito l’Adunanza Plenaria n. 3 del 2012, unitamente a Cons. Stato, Sez. III, n. 2444 del 2016 e n. 7426 del 2019, secondo cui la sopravvenienza dell’atto determinativo della spesa non inficia la legittimità dell’assegnazione.

Quanto all’affidamento, il Collegio rileva che l’impianto programmatorio del 2022 era ampiamente prevedibile: la nota commissariale del 19 gennaio 2022 aveva autorizzato le strutture a erogare, in via provvisoria, prestazioni entro il 95% dei tetti del 2021, e il provvedimento impugnato richiamava gli analoghi atti del 2020 e 2021. La continuità con gli esercizi precedenti rendeva dunque prevedibili le nuove determinazioni, escludendo la lesione dedotta.

Il Tribunale distingue poi il caso dal precedente relativo al DCA del 2019, annullato per ragioni diverse, e respinge le censure sulla determinazione del budget di struttura. Le peculiarità riconosciute dal Consiglio di Stato con le sentenze nn. 3773 e 3775 del 2023 riguardano esclusivamente l’IRCCS Neuromed e la fondazione Gemelli Molise, strutture con vocazione ultraregionale e prestazioni di alta specialità: la ricorrente non ha fornito prova di analoghe caratteristiche. Neppure è fondata la doglianza sul meccanismo di compensazione interregionale, poiché il tetto specifico risponde all’esigenza di programmazione complessiva della spesa.

Infine, il Collegio ritiene assolti gli oneri istruttori, essendo il budget calcolato sulla base della spesa storica ai sensi di Cons. Stato, Sez. III, n. 3796 del 2018, e respinge la censura sui diritti partecipativi: l’atto ha contenuto generale e di programmazione, sottratto all’art. 13 della legge n. 241 del 1990. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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