DASPO sportivo e standard probatorio del più probabile che non (TAR Sicilia n. 3355 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il DASPO è misura amministrativa di prevenzione, estranea all’accertamento penale, e la valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza si fonda su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale probabilistico improntato a elevata attendibilità e alla logica del più probabile che non. È sufficiente il fumus di attribuibilità al destinatario delle condotte rilevanti, anche a titolo di concorso morale o istigazione, senza necessità di certezza oltre ogni ragionevole dubbio né di approfondimenti in altra sede. Il DASPO non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, per le esigenze di celerità connaturate alla sua funzione preventiva. La delimitazione spaziale e temporale del divieto risponde al criterio della vicinitas e non è sindacabile se non sotto il profilo della sproporzione o irragionevolezza.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Siracusa gli ha applicato il DASPO per aver partecipato, insieme ad altri tifosi, a condotte dirette a turbare l’ordine pubblico in occasione di una partita. Secondo l’amministrazione, l’autovettura noleggiata dal ricorrente sarebbe stata ripresa mentre alcuni occupanti lanciavano una bomba carta nei pressi dell’ingresso della città ove si disputava l’incontro, come attestato dalle registrazioni di videosorveglianza e dal personale di P.S. presente.

Il ricorrente deduce tre motivi: difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, non emergendo dal filmato la riconducibilità a lui del lancio; mancata comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990; genericità e indeterminatezza della perimetrazione dei luoghi interdetti ex art. 6 della legge n. 401/1989. Il Tribunale respinge l’istanza cautelare con ordinanza non appellata; l’amministrazione deposita la documentazione e il filmato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla qualificazione del DASPO come istituto del diritto amministrativo della prevenzione, volto ad anticipare la soglia di tutela a situazioni di pericolo concreto. Non si richiede la certezza che le condotte siano ascrivibili al destinatario, ma una dimostrazione fondata su elementi gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento probabilistico di elevata attendibilità, richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 10986 del 2022 e la giurisprudenza amministrativa conforme.

La misura non presuppone l’accertamento penale di un reato, poiché anche una condotta penalmente irrilevante può creare pericoli per l’ordine pubblico negli impianti sportivi. Essendo misura di prevenzione che presuppone pericolosità sociale, è sufficiente il fumus di attribuibilità delle condotte rilevanti, come affermato da Cons. Stato, sez. III, n. 2916 del 2019.

Nel caso concreto, l’attribuzione del comportamento al ricorrente, anche a titolo di concorso morale o istigazione, si fonda sul filmato visionato dal Tribunale e sulla percezione diretta degli operanti, che hanno visto il lancio dalla vettura noleggiata dal ricorrente — circostanza non contestata e comprovata dal contratto. Gli elementi sono ritenuti gravi, precisi e concordanti, e per l’identificazione dei responsabili sono sufficienti i rilievi dell’autorità di pubblica sicurezza, senza necessità di accertamenti ulteriori (Cons. Stato n. 317 del 2021).

Il secondo motivo è rigettato: per giurisprudenza costante il DASPO non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, per le esigenze di celerità intrinseche alla natura preventiva (TAR Sicilia, sez. IV, n. 95 del 2025). Il terzo motivo è infondato in ragione dell’ampia discrezionalità dell’amministrazione: la perimetrazione spaziale e temporale risponde al criterio della vicinitas, quale collegamento fisico o funzionale con il sito della competizione, ed è sufficientemente precisa, essendo gli eventi deter­minabili con onere del destinatario di tenersi informato. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese, e il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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