Avviso orale legittimo anche in assenza di condanne e con finalità sindacali (Cons. Stato n. 135 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale ha natura monitoria e preventiva e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento né le garanzie partecipative previste dalla legge n. 241/1990. Il giudizio di pericolosità sociale non esige prove compiute della commissione di reati, essendo sufficienti risultanze fattuali che, secondo il canone del più probabile che non, rivelino una personalità incline a comportamenti antisociali. La qualifica di sindacalista non costituisce esimente quando la condotta travalica i limiti di continenza espressiva e di misura comportamentale. L’avviso orale privo dei divieti di cui al comma 4 rappresenta la misura di minore afflittività e sfugge a censure di sproporzione.

Il Fatto

Con decreto del 28 ottobre 2016 il Prefetto di Roma ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal destinatario avverso l’avviso orale emesso dal Questore il 18 maggio 2016 ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 159/2011. L’Autorità ha valorizzato le denunce dei due anni precedenti per reati contro l’ordine e l’incolumità pubblica, ravvisando un’indole poco propensa al rispetto delle regole.

Il prevenuto ha impugnato entrambi i provvedimenti davanti al TAR Lazio, deducendo vizi procedimentali, carenza di motivazione e violazione della libertà sindacale. Il TAR ha respinto il ricorso. L’interessato ha proposto appello, insistendo sull’assenza di carichi pendenti e sulla riconducibilità dei fatti all’attività di dirigente sindacale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio condivide la ratio del primo giudice sulla natura monitoria e preventiva dell’avviso orale, che legittima l’omissione delle garanzie partecipative. Richiama in proposito Cons. Stato, sez. III, n. 7488 del 2023, secondo cui il presupposto dell’atto è la condotta del destinatario tale da far ritenere che, senza modifica del comportamento, possano seguire ulteriori e più gravi condotte pericolose.

Sul piano sostanziale, l’appello è dichiarato infondato. L’appellante, pur senza carichi pendenti attuali, ha riportato dal 1993 e in particolare nel biennio precedente numerosi pregiudizi di polizia non contestati: invasione di edifici, interruzione di pubblico servizio, oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamenti, radunate sediziose. Dal casellario risulta una condanna del 2004 per lesioni e resistenza, sospesa condizionalmente. L’episodio originario si è connotato per aggressività verbale verso le forze dell’ordine nel corso di una manifestazione.

Tale compendio è ritenuto bastevole a fondare il giudizio prognostico di pericolosità, secondo il canone del più probabile che non. La Corte richiama Cons. Stato, sez. III, n. 1859 del 2016: non servono prove compiute, essendo sufficienti risultanze fattuali rivelatrici di personalità incline a comportamenti antisociali, anche in assenza di contestazioni sottoposte all’autorità giudiziaria.

Quanto alla pretesa esimente sindacale, il Collegio riconosce le prerogative eurounitarie (artt. 12 e 28 CDFUE) e costituzionali (artt. 17, 18, 21 e 39 Cost.) dell’attività sindacale, ma esclude che esse possano trasmodare in incontinenza estrema o animosità oltraggiosa. La condotta ha travalicato i limiti di continenza espressiva e misura comportamentale esigibili dal rappresentante sindacale.

Infine, la censura di sproporzione è respinta: l’avviso orale “mero”, privo dei divieti del comma 4, è comparativamente la misura di minore afflittività e si risolve in un mero avvertimento non presidiato da specifica sanzione. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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