Oscurabilità dell’offerta tecnica e obbligo di motivazione della stazione appaltante (Cons. Stato n. 7802 del 27.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema del d.lgs. n. 36 del 2023, la regola è l’integrale accessibilità dell’offerta dell’aggiudicatario; l’oscuramento costituisce eccezione e richiede una decisione espressa e motivata della stazione appaltante. Questa non può recepire acriticamente la dichiarazione dell’offerente, ma deve verificare in concreto la sussistenza dei segreti tecnici o commerciali, secondo i requisiti dell’art. 98 cod. proprietà industriale. La verifica della stretta indispensabilità dell’accesso difensivo è logicamente successiva all’accertamento del segreto: ove questo manchi o non sia motivato, la questione non si pone. La trasmissione della sola istanza di oscuramento non integra motivazione, né costituisce provvedimento implicito impugnabile.

Il Fatto

La società appellante, seconda classificata in una gara per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di pulizia bandita da una stazione unica appaltante provinciale, ha chiesto l’accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria, oscurata in ampia parte su richiesta della stessa. La stazione appaltante ha pubblicato i documenti nella versione secretata, senza esternare alcuna valutazione sulle ragioni dell’oscuramento, limitandosi a trasmettere all’istante la nota con cui l’aggiudicataria reiterava la propria richiesta.

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo prevalente la riservatezza dell’aggiudicataria e carente l’allegazione del nesso di indispensabilità. La seconda classificata ha proposto appello, deducendo il difetto assoluto di motivazione della decisione di oscuramento e l’insussistenza dei presupposti del segreto.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dall’art. 35, comma 4, lett. a) e comma 5, e dall’art. 36, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 36 del 2023. Richiamata l’Adunanza plenaria n. 8 del 2026, che ha delineato un accesso digitale, ufficioso e automatico, il Collegio osserva che la prima fase valutativa tradizionale non è più richiesta: l’interesse dei concorrenti alla visione degli atti è presunto dal legislatore. Resta invece necessaria la verifica dell’esistenza di segreti tecnici o commerciali, con la precisazione che la stretta indispensabilità difensiva viene in rilievo solo dopo che l’oscuramento sia stato legittimamente disposto.

La Corte ribadisce che l’onere di dimostrare la natura riservata delle singole informazioni grava sull’offerente, mentre l’amministrazione deve valutare motivatamente le argomentazioni addotte. Sul punto richiama la giurisprudenza unionale e nazionale, tra cui Cons. Stato n. 8332 del 2023, Cons. Stato n. 4600 del 2023 e Cons. Stato n. 693 del 2026, nonché la Corte di giustizia, sentenza 17 novembre 2022, causa C-54/21.

Nel caso concreto, la decisione di oscuramento non è stata in alcun modo motivata. La semplice trasmissione della nota dell’aggiudicataria non costituisce, per l’Adunanza plenaria n. 8 del 2026, provvedimento implicito: è un comportamento inerte, inidoneo a esternare le ragioni della secretazione. Il Collegio ritiene dunque fondata la censura di difetto assoluto di motivazione.

Quanto ai presupposti sostanziali, la dichiarazione dell’aggiudicataria è apparsa generica. La Corte esamina le porzioni oscurate — tabelle su risorse e tempi di intervento, elenco di mezzi, ore aggiuntive, orari dei centri di raccolta, percentuali di raccolta differenziata — e osserva che si tratta di dati illustrativi del servizio, in parte destinati alla conoscenza dell’utenza, non espressivi di un know how specifico. L’oscuramento ha inoltre sottratto intere sezioni dell’offerta relative ad alcuni criteri, rendendo la proposta sostanzialmente inconoscibile: ciò contrasta con la natura puntuale dei segreti.

L’appello è accolto. Annullata la decisione di oscuramento, la stazione appaltante è tenuta ad assumere una nuova determinazione espressa e motivata, garantendo all’esito l’accesso nei limiti ritenuti ammissibili. Le spese del doppio grado sono poste in solido a carico della Provincia e dell’aggiudicataria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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