Ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta per pagamento spese (TAR Campania n. 925 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è accolto quando risulti documentata la notifica del titolo all’amministrazione, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e la perdurante inerzia dell’ente obbligato. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di novanta giorni e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina un commissario ad acta. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore distrattario nel giudizio di appello, ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza con cui la Corte d’Appello di Salerno – Sezione Lavoro, pubblicata il 28 aprile 2025, aveva condannato l’amministrazione a pagare le spese del doppio grado, liquidate in duemilaseicentonovantacinque euro per il primo grado e mille novecentottantaquattro euro per il secondo, oltre rimborso spese generali al quindici per cento, IVA e CNA.
Parte ricorrente ha dedotto l’avvenuta notifica del titolo all’ente, il decorso del termine di legge, il passaggio in giudicato della sentenza e la mancata ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. L’amministrazione si è costituita senza svolgere difese. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato anzitutto la sussistenza dei presupposti processuali dell’ottemperanza. Dalla documentazione prodotta emerge che la sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria dell’ufficio giudiziario con certificazione del 19 novembre 2025.
Eseguita in data 8 maggio 2025 la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere, il Tribunale ha rilevato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.
Quanto al merito, le statuizioni contenute nel dispositivo non risultano aver ricevuto esecuzione mediante l’effettivo pagamento delle somme liquidate. Il Collegio ha valorizzato l’assoluta mancanza di contrarie deduzioni o contestazioni da parte dell’amministrazione intimata, che non ha offerto alcuna prova dell’avvenuto adempimento né allegato ragioni ostative.
Riscontrato il rispetto delle formalità procedurali e la fondatezza della pretesa, il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di corrispondere le somme entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza è stato nominato sin d’ora commissario ad acta, con facoltà di delega. Il commissario dovrà procedere all’allocazione della somma in bilancio, all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché al reperimento materiale delle risorse. Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento, dovendo l’organo straordinario porre in essere ogni iniziativa necessaria. Le spese di lite seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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