Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 1237 del 01.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto di condanna al pagamento dell’equa riparazione, l’accoglimento presuppone l’avvenuta presentazione della richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies l. n. 89/2001 e il decorso di sei mesi dalla stessa, nonché l’inerzia dell’amministrazione, cui incombe l’onere di provare l’esecuzione. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato nel termine di sessanta giorni e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, senza compensi ai sensi del comma 8 del medesimo art. 5-sexies. Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’amministrazione soccombente e, in caso di ulteriore inerzia, sono corrisposte dal commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali.
Il Fatto
La ricorrente propone ricorso ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. al TAR Calabria per ottenere l’esecuzione del decreto con cui la Corte di Appello di Catanzaro, in relazione a un giudizio civile, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di euro 2.000,00 a titolo di equa riparazione, oltre spese in distrazione. Il decreto è passato in giudicato ed è stato notificato, anche ad uso esecuzione.
La ricorrente rappresenta di avere inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento e chiede, in caso di perdurante inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero della Giustizia, ritualmente intimato, non si costituisce. La causa è trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio del 10 luglio 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare l’autorità di cosa giudicata del decreto azionato, risultante dalla certificazione in atti, e la ritualità della notificazione all’amministrazione. Accerta poi che la ricorrente ha trasmesso la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies l. n. 89/2001 e che dalla presentazione dell’istanza sono decorsi i sei mesi ivi previsti.
Su queste premesse si concentra il profilo dell’onere probatorio. L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. L’inerzia resta quindi incontroversa e integra il presupposto dell’azione. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento del ricorso ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.
Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle spese ulteriori per l’instaurazione del giudizio, se documentate, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Nomina sin d’ora, per il caso di inutile scadenza, quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che provvederà su istanza di parte, senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico dell’amministrazione inadempiente.
Sul regime delle spese il Collegio liquida l’importo in euro 552,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, applicando i parametri del d.m. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine a quella oggetto di giudizio perché non espressamente disciplinata, con richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 25.03.2016.
Il punto più significativo riguarda la refusione delle spese del giudizio di ottemperanza. In caso di mancata corresponsione nel medesimo termine di sessanta giorni, al relativo pagamento provvede il commissario nominato con la sentenza. Il Collegio fonda la soluzione sul principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive, e su ragioni di economia processuale, per evitare un secondo giudizio di ottemperanza in caso di ulteriore inerzia. Richiama altresì il principio di buon andamento e, sul piano comparativo, gli artt. 95 e 510 cod. proc. civ., che nel processo esecutivo pongono le spese a carico del debitore e ne consentono il soddisfacimento in prededuzione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata