Banca delle ore e lavoro straordinario: la registrazione non vale come autorizzazione (Cons. Stato n. 4535 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La confluenza delle ore di lavoro straordinario nella banca delle ore di cui all’art. 19 d.P.R. n. 41/2008 costituisce un indice presuntivo, e non una prova, dell’avvenuta autorizzazione delle prestazioni. Si tratta di presunzione relativa, superabile dalla dimostrazione che l’atto autorizzativo manchi e che le prestazioni non fossero riconducibili alle disponibilità di bilancio. Il mero deposito del prospetto del saldo non è sufficiente a fondare il credito retributivo. L’amministrazione che deduca l’assenza di autorizzazione e l’esistenza di disposizioni di servizio ostative assolve il proprio onere allegativo; grava allora sul dipendente la contestazione specifica. Il prolungamento spontaneo dell’orario, rilevato tramite badge, resta iniziativa unilaterale non riconoscibile come lavoro straordinario.

Il Fatto

Un dipendente in quiescenza del Ministero dell’Interno, con qualifica di vigile del fuoco, ha chiesto l’accertamento del diritto alla retribuzione di 945,58 ore di lavoro straordinario risultanti dal saldo della banca delle ore al 20 giugno 2018. Secondo la tesi attorea, la registrazione delle ore nel sistema informativo avrebbe implicato di per sé l’avvenuta autorizzazione delle prestazioni, con conseguente diritto al pagamento senza ulteriori condizioni.

Il TAR Lombardia ha rigettato il ricorso, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione per i crediti maturati entro il 28 giugno 2013 e, nel merito, qualificando la registrazione come presunzione relativa. Il dipendente ha appellato, censurando sia l’esclusione dell’automatismo autorizzativo sia l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, asseritamente generica perché priva dell’indicazione delle ore colpite. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito in appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il primo motivo muovendo dal dato normativo: l’art. 19 d.P.R. n. 41/2008 richiede che le ore confluite nella banca siano debitamente autorizzate e che le prestazioni siano contenute nei limiti delle risorse stanziate sui relativi capitoli di bilancio. Da qui l’esclusione di qualsiasi lettura che attribuisca alla registrazione un effetto costitutivo dell’autorizzazione.

La Corte condivide la qualificazione della confluenza come indice presuntivo, ma sottolinea che si tratta di presunzione relativa, superabile dalla circostanza oggettiva dell’assenza della preventiva autorizzazione. Richiama quindi la disciplina di servizio: l’ordine di servizio n. 77 del 30 marzo 2010 imponeva l’autorizzazione espressa in forma scritta del Comandante e consentiva una protrazione giornaliera massima di tre ore, dato incompatibile con eccedenze medie mensili di 70-80 ore. La disposizione di servizio n. 18 del 22 marzo 2017 fissava in dieci ore mensili il limite finanziario, elevabile a ventidue, con liquidabilità solo in presenza di risparmi di gestione.

A fronte di tali allegazioni specifiche, osserva il Collegio, l’appellante non ha opposto alcuna contestazione puntuale, né in primo grado né in appello. Ne deriva che il difetto del requisito del rispetto dei limiti finanziari emerge per tabulas e che il mero deposito della schermata del saldo non basta a fondare il credito. Il richiamo dell’appellante alla sentenza del TAR Lazio n. 11697/2018 è giudicato inconferente, perché in quel caso l’autorizzazione era stata pacificamente riconosciuta dall’amministrazione e la controversia riguardava la monetizzazione di ore già autorizzate.

Il secondo motivo è dichiarato infondato, oltre che ininfluente stante il rigetto nel merito della pretesa. Il numero delle ore cadute in prescrizione è individuabile per relationem e in modo automatico e certo. L’appello è quindi respinto, con nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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