Banca negligente nella liquidazione al coerede risarcisce quota iure proprio del coniuge (ABF Collegio di Roma n. 995 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La banca che liquida l’intero saldo dei conti correnti intestati al de cuius a favore di un solo coerede, pur essendo a conoscenza dell’esistenza del coniuge superstite e della possibile vigenza di un regime di comunione legale secondo la legge straniera applicabile, risponde a titolo di responsabilità contrattuale per la quota spettante al coniuge iure proprio. Il professionista è tenuto, prima di procedere alla liquidazione, a valutare la legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi e a verificare la sussistenza di una comunione sui depositi. Il diritto del coniuge alla quota iure successionis resta invece disciplinato dalla legge nazionale del de cuius, che nel caso di specie non riconosce la qualità di erede legittimo al coniuge superstite. L’intermediario è inoltre tenuto a consegnare copia del contratto di conto corrente, non essendo sufficiente l’asserita irreperibilità documentale.

Il Fatto

La ricorrente, coniuge superstite di un correntista deceduto nel febbraio 2023, apprende nel giugno 2024 che i saldi di due conti correnti — uno in euro aperto nel 1990 e uno in dollari aperto nel 2011 — erano stati trasferiti, tramite due bonifici, al figlio del de cuius, qualificatosi come unico erede. La ricorrente aveva in precedenza richiesto la cointestazione dei rapporti, formalizzata nel 2022 con modulistica sottoscritta dal marito, e aveva tempestivamente informato la banca del decesso trasmettendo certificato di morte, stato di famiglia e atto di matrimonio.

La banca oppone che il modulo del 2022 conferiva alla ricorrente la sola qualità di soggetto abilitato a operare, non di cointestataria, e che le procedure interne non consentono l’aggiunta di intestatari. Sostiene inoltre di aver liquidato sulla base della documentazione prodotta dal figlio, unico erede dichiarato, e di non aver ricevuto opposizioni formali.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto la titolarità dei conti. Dall’interpretazione complessiva della documentazione del 2022, condotta secondo i criteri degli artt. 1362 e 1369 c.c., emerge che l’intestazione dei rapporti è rimasta invariata e che la ricorrente è stata solo abilitata a operare. I conti, quindi, al momento del decesso erano nella esclusiva titolarità del marito.

Passando alla quota iure proprio, il Collegio ricostruisce il regime patrimoniale applicabile. La ricorrente e il de cuius, cittadini uruguaiani, avevano contratto matrimonio in Uruguay; in assenza di convenzioni matrimoniali, trova applicazione la legge uruguaiana, che presume la comunione legale (artt. 130 e 1964 del codice civile uruguaiano). L’art. 30, comma 3, l. n. 218/1995 rende il regime straniero opponibile ai terzi solo se costoro ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per colpa.

Il Collegio ritiene che la banca non abbia tenuto una condotta conforme allo standard di diligenza professionale. Era a conoscenza, almeno dal 2022, del matrimonio del correntista e, dal maggio 2023, del decesso e della qualità di coniuge con diritto alla successione, grazie alla dichiarazione notarile trasmessa dalla ricorrente. Avrebbe dovuto quantomeno ritenere contestata la dichiarazione del figlio quale unico erede, rifiutare la liquidazione e valutare la legge applicabile. La condotta negligente è accertata anche solo per la mancata valutazione del regime di comunione: la metà del saldo spettava alla ricorrente iure proprio.

Quanto alla quota iure hereditatis, il Collegio applica l’art. 46 l. n. 218/1995: la successione è regolata dalla legge nazionale del de cuius, quella uruguaiana, che attribuisce la successione ai discendenti diretti riservando al coniuge la sola porzione coniugale. Tale diritto esula dalla competenza dell’Arbitro. Il Collegio esclude il contrasto con l’ordine pubblico, richiamando Cass. civ. sez. III n. 3646 del 2013 e Cass. sez. II n. 5832 del 1996.

Sull’accesso alla documentazione, il Collegio riconosce il diritto alla copia del contratto ai sensi dell’art. 117 TUB, non risultando provata l’impossibilità sopravvenuta. Quanto ai giustificativi delle operazioni, già prodotti, dichiara la cessazione della materia del contendere. La domanda risarcitoria è accolta per la quota iure proprio, con interessi legali dal reclamo, e le spese legali sono liquidate in euro 980,00 secondo la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4580/2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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