Errore sulla pena nel rito abbreviato illegittimità non illegalità (Cass. pen. Sez. 7 n. 19553 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l’erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato integra un’ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la relativa questione è preclusa in sede di legittimità se non dedotta con i motivi di appello, non potendo trovare applicazione il meccanismo di rettifica di cui agli artt. 619 e 620 cod. proc. pen. La sentenza impugnata che abbia escluso la rideterminazione della pena in assenza di specifica censura del difensore si conforma a tale principio.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 28/11/2025, confermava la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di due imputati, tra cui la violazione del foglio di via obbligatorio. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati. Uno di essi deduceva violazione di legge per pena irrogata illegale, invocando la rettifica ex artt. 619 e 620 cod. proc. pen., sul rilievo che il primo Giudice aveva erroneamente ridotto la pena di un terzo per il rito abbreviato, laddove, trattandosi di contravvenzione, la diminuente avrebbe dovuto essere applicata nella misura della metà ai sensi dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha anzitutto esaminato la posizione del ricorrente che lamentava l’illegalità della pena. Ha osservato che la Corte territoriale, nel rilevare che la pena inflitta non poteva essere rideterminata per non avere il difensore formulato alcuna censura in ordine alla stessa, si era conformata al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite n. 47182 del 31/03/2022. Secondo tale pronuncia, qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l’erronea applicazione della misura della diminuente integra un’ipotesi di pena illegittima e non di pena illegale, con la conseguenza che la questione è preclusa ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se non dedotta con i motivi di appello.

Nel caso di specie, la pena applicata era effettivamente compresa nei limiti edittali e il difensore non aveva sollevato alcuna doglianza in grado di appello. Pertanto, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato e reiterativo il motivo di ricorso, non potendo la questione essere riproposta per la prima volta in sede di legittimità né attraverso il rimedio della rettifica dell’errore materiale.

Quanto alla posizione dell’altro ricorrente, la Corte ha rilevato che i motivi concernenti il vizio di motivazione in relazione agli artt. 131-bis e 62-bis cod. pen. erano inammissibili, oltre che in fatto e manifestamente infondati, in quanto riproduttivi di censure già valutate dalla Corte di appello con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici.

La Corte territoriale aveva correttamente escluso la speciale causa di non punibilità per tenuità del fatto, valorizzando la concreta gravità della condotta, e aveva negato le attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali e dell’assenza di elementi positivi apprezzabili. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato i ricorsi inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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