Distanze da luoghi sensibili e poteri della Questura sulla licenza di gioco (Cons. Stato n. 4903 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di rilascio e di ritiro dell’autorizzazione di pubblica sicurezza per la gestione di apparecchi da gioco ex art. 88 TULPS impone alla Questura la verifica autonoma di tutti i presupposti normativi, compreso il rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili previste dalla legislazione regionale. Tale valutazione non è vincolata dagli accertamenti in fatto compiuti dalla Polizia Locale, ove questi non risultino esaurienti. Ai fini del termine di annullamento d’ufficio, l’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 si riferisce al momento della compiuta adozione del provvedimento di autotutela, non a quello della sua successiva notificazione. La qualificazione di un immobile come luogo sensibile dipende dalla destinazione funzionale e dall’effettivo svolgimento dell’attività didattica, non dalla sede legale dell’istituto né dalle condizioni edilizie o dai vincoli culturali dell’immobile.
Il Fatto
La Questura ha rilasciato nel maggio 2022 alla società appellante la licenza ex art. 88 TULPS per la gestione di apparecchi da gioco presso un esercizio di Pescara. Nel giugno 2023 la stessa Amministrazione ha ritirato in autotutela il titolo, rilevando che un polo universitario riconosciuto dal MIUR, qualificato come luogo sensibile, distava 197 metri dai locali, quindi meno dei 300 metri fissati dall’art. 10 della legge regionale Abruzzo n. 37 del 2020.
La società ha impugnato il ritiro davanti al TAR Abruzzo, contestando la qualificazione dell’istituto, la competenza della Questura rispetto agli accertamenti della Polizia Locale e il superamento del termine di autotutela. Il TAR ha respinto ricorso e motivi aggiunti. La società ha proposto appello al Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto l’esito della fase cautelare, nella quale aveva già osservato che l’art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, della legge regionale n. 37/2020 collega la nozione di luogo sensibile alla destinazione funzionale dello spazio pubblico, in quanto presupposto della presenza prolungata dei soggetti esposti al rischio di ludopatia.
L’appellante non contesta in fatto che l’istituto appartenga al comparto AFAM ex art. 2 della legge n. 508/1999 e costituisca istituzione di livello universitario: ciò lo attrae all’ambito dei luoghi sensibili espressamente ricompresi nella norma regionale. Irrilevante è il richiamo alla sede legale, dovendosi avere riguardo al luogo in cui si svolgono le attività didattiche e che è frequentato dagli studenti.
Quanto ai rapporti tra competenze comunali e Questura, la Corte conferma che le verifiche della seconda non erano precluse dai precedenti accertamenti della Polizia Locale, neanche ove a quest’ultima fosse sfuggita l’esistenza dell’istituto. Sul termine di autotutela, il Collegio esclude che rilevi la notificazione anziché l’adozione: la tesi non trova riscontro nel dato testuale né nella giurisprudenza, e il parere della Commissione speciale n. 839 del 30 marzo 2016 conferma che il termine va riferito alla compiuta adozione dell’atto.
Nessun rilievo assumono le condizioni edilizie e i vincoli culturali dell’immobile, rilevando solo l’effettivo e perdurante svolgimento dell’attività didattica. La limitazione della libera iniziativa economica è legittima perché disposta in applicazione di previsioni intese a tutelare la salute pubblica ex art. 41 Cost., con compatibilità costituzionale già verificata dalla Corte costituzionale. Infine, l’Amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente le osservazioni ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, essendo sufficiente che siano esaminate e motivatamente disattese. L’appello è respinto, con conferma della sentenza e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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