Revoca dei titoli edilizi e paesaggistici: onere motivazionale rafforzato (Cons. Stato n. 4352 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ritiro di un’autorizzazione paesaggistica e del conseguente permesso di costruire, che non si fondi sulla dedotta illegittimità dei titoli ma su una valutazione di pura opportunità di adeguarsi alla richiesta dell’organo di tutela, integra revoca e non annullamento d’ufficio. In tal caso ricorre l’onere motivazionale dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990, che non è assolvibile con il mero richiamo alla posizione della Soprintendenza. L’amministrazione deve articolare in modo puntuale i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della nuova determinazione, comparando gli interessi in gioco. Il nomen iuris adottato dall’ente non è dirimente, ma ha valenza indiziaria della volontà dell’amministrazione.

Il Fatto

La società ricorrente ha chiesto al Comune il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e del permesso di costruire per una ristrutturazione edilizia. Il Comune ha attivato la Soprintendenza per il parere propedeutico, ex art. 146, comma 5, d.lgs. n. 42/2004, nel regime semplificato del d.p.R. n. 31/2017. Dopo la comunicazione dei motivi ostativi e le osservazioni dell’istante, la Soprintendenza ha reso parere negativo.

Il Comune ha ritenuto tardivo e inefficace quel parere, ha dato per formato un assenso per silenzio assenso ex art. 17-bis l. n. 241/1990 e ha rilasciato i titoli. Sollecitato dalla Soprintendenza, ha poi revocato entrambi i provvedimenti. Il TAR ha accolto i ricorsi per difetto di motivazione sull’interesse pubblico e sulla comparazione con l’interesse del privato. Il Ministero ha appellato, sostenendo che si trattasse di annullamento d’ufficio doveroso e che nessun obbligo motivazionale sussistesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello e conferma la qualificazione dei provvedimenti come revoca. Il punto di partenza è testuale: il nomen iuris non è decisivo, ma ha valenza indiziaria della volontà comunale. Elemento dirimente è però un altro: il Comune non ha mai affermato l’illegittimità dei titoli rilasciati.

La nota di ritiro dell’autorizzazione paesaggistica si limita a riferire la contestazione della Soprintendenza sul calcolo dei termini e l’avvio del procedimento. La nota di ritiro del permesso di costruire è ancora più asettica: dà atto della revoca dell’atto presupposto. La stessa comunicazione di avvio contiene anzi una dichiarazione esplicita di contrarietà alla tesi della tempestività del parere. Il Comune si è detto vincolato alla sollecitazione della Soprintendenza, non convinto dell’illegittimità del proprio operato.

Da qui la conseguenza giuridica. L’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. n. 241/1990 presuppone l’illegittimità dell’atto ritirato, che ne costituisce la condicio sine qua non. Nel caso concreto il ritiro si fonda su una valutazione di pura opportunità, e va quindi ricondotto all’art. 21-quinquies l. n. 241/1990. Il Collegio rileva inoltre che il Ministero non ha impugnato in via incidentale il provvedimento comunale nella parte in cui affermava la tardività del parere.

Caduta la premessa dell’appellante, resta il profilo motivazionale. Il parere tardivo della Soprintendenza ha valenza non più vincolante ma solo obbligatoria. Il Comune era pertanto tenuto a indicare le ragioni della determinazione in autotutela, articolando presupposti di fatto e ragioni giuridiche in comparazione con gli interessi in gioco. La sentenza di primo grado, che ha riscontrato un deficit motivazionale, merita conferma. Il Collegio precisa di poter prescindere dall’esame della questione preliminare di improcedibilità, sollevata per il sopravvenuto rilascio di una nuova autorizzazione paesaggistica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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