Base d’asta non congrua e annullamento degli atti di gara (TAR Toscana n. 389 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante, nel determinare l’importo posto a base di gara, è tenuta a individuare i costi della manodopera secondo le tabelle ministeriali elaborate ai sensi dell’art. 41, comma 13, d.lgs. n. 36 del 2023, scorporandoli dall’importo assoggettato al ribasso. Una base d’asta fondata su un costo del lavoro inferiore a quello tabellare non è di per sé illegittima, ma lo diventa quando vi deroga in termini macroscopici e non garantisce ragionevolmente la possibilità di presentare offerte congrue, così violando il diritto dei lavoratori a una giusta retribuzione. L’omessa o insufficiente istruttoria sul costo della manodopera integra violazione procedimentale nell’attività di progettazione, che vizia gli atti di gara e ne impone l’annullamento.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore del settore della vigilanza privata, ha impugnato il bando con cui una società a socio unico ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di videosorveglianza, sorveglianza armata e antincendio, coordinamento allarmi e intervento con pattuglia presso un impianto di trattamento rifiuti. L’importo a base d’asta era pari a complessivi € 230.000,00, con costi della manodopera stimati nel biennio in € 218.000,00 sulla base del CCNL di riferimento per i dipendenti di istituti e imprese di vigilanza privata e servizi di sicurezza.
La ricorrente ha dedotto un unico e articolato motivo, lamentando che la base d’asta non consentisse la formulazione di un’offerta seria e competitiva, nel rispetto delle garanzie retributive e del diritto dell’impresa a un minimo di remuneratività. La stazione appaltante non si è costituita in giudizio. Con ordinanza cautelare il Tribunale ha accolto l’istanza, rilevando che l’importo a base di gara non sembrava idoneo a coprire i costi della manodopera.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 41, commi 13 e 14, d.lgs. n. 36 del 2023, che impone di determinare il costo del lavoro sulla base delle tabelle ministeriali e di scorporare i costi della manodopera e della sicurezza dall’importo assoggettato al ribasso. L’indicazione separata in offerta del costo del personale tutela il diritto dei lavoratori a una giusta retribuzione e impedisce che il confronto concorrenziale produca effetti negativi su tale diritto.
Il richiamo all’art. 110, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023 conferma che non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili. Ne discende che anche la stazione appaltante, nel fissare la base d’asta, deve tenere conto del costo tabellare e dei minimi inderogabili.
Dalle tabelle ministeriali del marzo 2016 relative al costo medio orario per il personale dipendente da istituti e imprese di vigilanza privata risulta un costo tabellare di € 15,84 per una guardia privata giurata di VI livello e di € 18,63 per un livello IV. Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui una base d’asta inferiore al costo tabellare diventa illegittima quando vi deroga in termini macroscopici, non garantisce offerte congrue e viola il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 24 giugno 2021, n. 1546).
Nel caso concreto, i costi della manodopera stimati in € 218.000,00, rapportati al monte ore complessivo di 21.048 ore nel biennio, determinano un costo orario di appena € 10,35, di molto inferiore alle tabelle ministeriali. Il costo orario resta più basso anche considerando l’intero importo di € 230.000,00 (€ 10,92). Il Collegio rileva inoltre che l’importo complessivo non è stato modificato rispetto al precedente bando, pur essendo la prestazione mutata da sorveglianza non armata a sorveglianza armata.
Il Tribunale conclude che la stazione appaltante non ha svolto un’approfondita istruttoria sul costo della manodopera, così da consentire l’effettivo confronto concorrenziale e, al contempo, la tutela dei lavoratori. Il ricorso è pertanto accolto e gli atti di gara sono annullati, con condanna alle spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.