Carta docente non erogata: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Toscana n. 390 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario è esperibile davanti al giudice amministrativo quando l’amministrazione non abbia integralmente eseguito la condanna. L’accertamento del diritto e la condanna a mettere a disposizione il bene costituiscono obblighi autonomi rispetto al mero pagamento e impongono un’esecuzione integrale. Il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine e nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. La soccombenza regola la liquidazione delle spese, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Il Fatto

Con sentenza n. 33 del 31 gennaio 2023 il Tribunale di Livorno, sezione lavoro, accertava il diritto della ricorrente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, nell’importo di euro 500,00 annui, e condannava l’amministrazione a metterla a disposizione per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge. La sentenza, munita di formula esecutiva, era notificata in data 26 aprile 2023 e non risultava impugnata.

La ricorrente ha adito il TAR Toscana lamentando che il Ministero resistente non aveva né corrisposto il bonus attribuito, né messo a disposizione la carta docente. Ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di inottemperanza. Si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che agli atti non risulta alcun adempimento da parte del Ministero in relazione alla parte della sentenza relativa all’accertamento e dichiarazione del diritto alla carta docente e alla condanna a metterla a disposizione della ricorrente. L’inottemperanza è dunque accertata.

Il Tribunale qualifica l’adempimento come incompleto: gli obblighi nascenti dal giudicato non si esauriscono nel profilo economico, ma comprendono la condanna a mettere a disposizione il bene, sicché non risulta integrale l’esecuzione del comando contenuto nella sentenza del giudice del lavoro. Il ricorso per ottemperanza è pertanto fondato e va accolto, con declaratoria dell’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato.

Il Collegio assegna all’amministrazione il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere alle attività di esecuzione. Per il caso di decorso infruttuoso del termine, nomina commissario ad acta il Prefetto di Livorno, con facoltà di delega, fissando il successivo termine di sessanta giorni per gli adempimenti occorrenti all’ottemperanza integrale.

Sulle spese il Collegio applica il criterio della soccombenza, liquidandole in euro 1.000,00 oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, e dispone il rimborso del contributo unificato. Il dispositivo ordina infine la trasmissione di copia autentica all’amministrazione intimata e al commissario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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