Cessazione della materia del contendere per il payback dei dispositivi medici 2015-2018 (TAR Lazio n. 14320 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, configura un meccanismo di definizione agevolata degli obblighi di payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, che si perfeziona con il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali. L’integrale versamento di tale quota estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. L’accertamento dell’avvenuto versamento da parte delle regioni, comunicato alla segreteria del TAR Lazio, determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali di ripiano, con compensazione delle spese di lite. L’inclusione dell’azienda ricorrente nell’elenco di coloro che hanno provveduto al versamento integrale della quota ridotta è condizione sufficiente per la declaratoria, senza necessità di scrutinio delle censure proposte.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti, tra cui il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e il decreto n. 121 del 13 dicembre 2022 del Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, che approvava gli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano, ingiungendo alla ricorrente il versamento di un importo determinato.
Nelle more del giudizio, il legislatore è intervenuto con l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, stabilendo che gli obblighi di ripiano per le annualità 2015-2018 si intendono assolti con il versamento della sola quota del 25% degli importi, con conseguente estinzione dell’obbligazione e preclusione di ulteriori azioni giurisdizionali. La società ricorrente ha documentato di aver provveduto al pagamento in misura ridotta, ottenendo dalla Regione l’inclusione nell’elenco delle aziende che hanno adempiuto.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha valutato la portata della disciplina sopravvenuta di cui all’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, rilevando come il legislatore abbia previsto una peculiare forma di definizione agevolata del contenzioso pendente in materia di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018.
La norma, nel prescrivere che l’integrale versamento della quota ridotta del 25% estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici, preclude loro ogni ulteriore azione giurisdizionale e impone alle regioni di accertare l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati e comunicati alla segreteria del TAR Lazio.
Il Collegio ha accertato che la società ricorrente ha versato nei termini la quota ridotta e che la Regione Abruzzo, con determinazione del Direttore del Dipartimento sanità, ha preso atto dell’elenco delle aziende che hanno adempiuto, comunicandolo alla segreteria del Tribunale. L’inclusione della ricorrente in tale elenco è stata ritenuta circostanza dirimente.
Ne deriva che l’avvenuta inclusione nell’elenco delle aziende che hanno integralmente versato la quota di payback in misura ridotta rende la questione priva di oggetto, in quanto il provvedimento impugnato non è più idoneo a produrre effetti nei confronti della ricorrente. La declaratoria di cessazione della materia del contendere si impone pertanto senza che occorra procedere allo scrutinio delle censure sollevate nel ricorso introduttivo.
Il Collegio ha disposto infine l’integrale compensazione delle spese di lite, come previsto dalla stessa art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 per l’ipotesi di cessazione della materia del contendere conseguente all’accertamento dell’avvenuto versamento.
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Nota della Redazione
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