Beneficiari della sottomisura e riserva delle infrastrutture agli enti pubblici (C.G.A.R.S. n. 408 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La riserva alle sole infrastrutture realizzate da enti pubblici, contenuta nella lex specialis dedicata ai beneficiari della sottomisura, ha significato univoco e non tollera estensioni interpretative. L’art. 4 del bando ammette gli agricoltori e le loro associazioni nonché, per le sole infrastrutture, gli enti pubblici. Il criterio di selezione che commisura il numero e l’estensione delle aziende agricole interessate al ripristino delle infrastrutture connesse al potenziale produttivo si applica pertanto esclusivamente alle infrastrutture pubbliche. Ammettere i privati a quel punteggio in via interpretativa viola la par condicio tra concorrenti. L’art. 5 del bando, dedicato ai criteri di selezione, non estende ai privati il contributo per gli interventi infrastrutturali.

Il Fatto

La società agricola appellante partecipava alla selezione indetta dall’Amministrazione regionale per un contributo destinato alla copertura delle spese di ripristino di un’azienda danneggiata da calamità naturali, nell’ambito della sottomisura del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020. Nella domanda si autoattribuiva un punteggio superiore alla soglia minima prevista dal bando, ma in sede istruttoria l’Ufficio non convalidava alcuni criteri, tra cui quello relativo al numero ed estensione delle aziende interessate al ripristino delle infrastrutture connesse al potenziale produttivo.

La graduatoria definitiva non includeva l’istanza per mancato raggiungimento del punteggio minimo. Il ricorso gerarchico veniva rigettato e il TAR Sicilia respingeva il ricorso di primo grado. La società proponeva appello deducendo la violazione degli artt. 4 e 5 del bando e il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l’attribuzione dei venti punti contestati le avrebbe consentito l’inserimento tra le domande ammissibili a finanziamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene l’appello infondato e si sofferma sull’unico motivo articolato, incentrato sulla mancata attribuzione del punteggio relativo al criterio IC22771. La questione giuridica riguarda l’ambito soggettivo di applicazione di quel criterio di selezione, che l’Amministrazione aveva riservato alle sole infrastrutture realizzate da enti pubblici.

Il percorso argomentativo muove dalla lettera dell’art. 4 del bando, dedicato ai beneficiari, secondo cui sono ammessi gli agricoltori, gli imprenditori agricoli o loro associazioni nonché, per le sole infrastrutture, gli enti pubblici. Alla stessa stregua il paragrafo 3 delle Disposizioni attuative della Parte Specifica della sottomisura, approvato con D.D.G. n. 1586 del 5.07.2018, ribadisce la medesima regola, subordinando l’accesso degli enti pubblici alla sussistenza di un nesso tra l’investimento e il potenziale produttivo agricolo. L’Avviso del Dirigente Generale pubblicato il 10 agosto 2018 ha poi precisato che il criterio IC22771 è riferibile esclusivamente alle infrastrutture realizzate da enti pubblici.

Secondo il Collegio l’interpretazione letterale della norma della lex specialis non lascia adito a dubbi: per le sole infrastrutture i beneficiari non possono essere gli agricoltori o le loro associazioni, ma esclusivamente gli enti pubblici. Trattandosi di disposizione di significato univoco, l’Amministrazione non può estenderne la portata in via interpretativa, se non a costo di violare la par condicio tra concorrenti.

Non convincono gli argomenti dell’appellante secondo cui gli agricoltori sarebbero destinatari di tutti i benefici della sottomisura e gli enti pubblici soltanto di quelli correlati alle infrastrutture pubbliche. Tale lettura contrasta con la lettera dell’art. 4 e con la sua ratio di ammettere a contributo la realizzazione di infrastrutture da parte di soggetti pubblici.

Il Collegio esclude infine qualsiasi contraddizione tra l’art. 4 e l’art. 5 del bando: quest’ultimo è dedicato ai criteri di selezione e non perimetra i soggetti beneficiari, sicché non introduce alcuna estensione ai privati del contributo per gli interventi infrastrutturali. L’appello è dunque respinto, con compensazione integrale delle spese del grado in ragione dell’assenza di attività difensiva dell’Amministrazione, costituitasi con atto di mera forma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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