Ordine di sgombero immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale potere implicito (C.G.A.R.S. n. 409 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comune ordina lo sgombero di un immobile abusivamente realizzato, già acquisito al patrimonio comunale per inottemperanza all’ordine di demolizione, costituisce esercizio di poteri pubblicistici di repressione dell’abusivismo edilizio e rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. L’ordine di rilascio è un potere implicito che trova fondamento nella medesima norma che impone al Comune di demolire le opere abusive, ossia l’art. 31, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, poiché è propedeutico all’esercizio del potere esplicito di demolizione, non potendosi demolire manufatti ancora occupati. Non è pertanto invocabile il paradigma dell’art. 823, comma 2, cod. civ. e la distinzione tra patrimonio disponibile e indisponibile, con conseguente irrilevanza del ricorso al giudice ordinario. L’atto di sgombero, in quanto atto vincolato, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento e la sua omissione non ne determina annullabilità ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un immobile edificato in assenza di titolo edilizio nel territorio comunale, impugnavano davanti al TAR Sicilia l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto lo sgombero del fabbricato e del terreno, acquisiti e trascritti al patrimonio comunale, con avvertimento dell’esecuzione coattiva in caso di inottemperanza. L’ordine si fondava su una precedente ingiunzione di demolizione e sul verbale di accertamento dell’inottemperanza.
Il TAR accoglieva il ricorso, riconoscendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ma ritenendo l’immobile ricaduto nel patrimonio disponibile del Comune e quindi non assoggettabile all’autotutela esecutiva di cui all’art. 823, comma 2, cod. civ., con conseguente necessità di agire davanti al giudice ordinario. Il Comune proponeva appello, deducendo l’erronea ricostruzione del ruolo esercitato nell’esecuzione dell’ordine di demolizione e l’idoneità della deliberazione consiliare che aveva dichiarato l’insussistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento dell’opera.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il primo motivo di appello. Il primo giudice aveva richiamato un indirizzo giurisprudenziale non applicabile alla fattispecie, fondato sulla distinzione tra patrimonio disponibile e indisponibile. Tale opzione interpretativa è superata: l’atto di sgombero che si colloca a valle dei provvedimenti sanzionatori e di acquisizione è un atto consecutivo dotato del connotato dell’esecutorietà, espressione dei poteri di vigilanza e repressione urbanistico-edilizia sul territorio.
La decisione si allinea a un orientamento consolidato. Il C.G.A.R.S. richiama la propria giurisprudenza (C.G.A.R.S. n. 194 del 2020; C.G.A.R.S. n. 565 del 2024) e la posizione del Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 1337 del 2024; Cons. Stato n. 316 del 2015), oltre alle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. Sez. Un. n. 19889 del 2014), secondo cui potere di demolizione e potere di sgombero spettano in maniera autonoma e concorrente al giudice penale e all’Amministrazione comunale.
Il fondamento normativo è individuato nell’art. 31, comma 8, d.P.R. n. 380/2001. Una volta acquisita l’area al patrimonio comunale, il Comune è obbligato a demolire le opere abusive e deve pertanto ordinare lo sgombero dei locali per acquisirne la disponibilità libera da cose e persone. L’ordine di rilascio è potere implicito rispetto al potere esplicito di demolizione, perché non si può demolire un manufatto ancora occupato. Fuori asse è quindi la tesi del primo giudice, che avrebbe imposto il ricorso al giudice ordinario secondo le regole del codice civile e del codice di procedura civile.
Accolto il primo motivo, di natura assorbente, il Collegio esamina le censure riproposte dagli appellati ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. Le respinge tutte. L’ordinanza non è indeterminata, perché richiama il provvedimento di acquisizione trascritto e individua il bene in catasto. Nessuna norma impone un sopralluogo preventivo per identificare gli occupanti. L’acquisizione risulta trascritta e regolarmente notificata, senza alcun affidamento meritevole di tutela. La comunicazione di avvio era legittimamente omessa trattandosi di atto vincolato, con applicazione dell’art. 21-octies legge n. 241/1990. La motivazione è adeguata, essendo stata richiamata la deliberazione che dichiara l’insussistenza di prevalenti interessi pubblici ai sensi dell’art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380/2001.
L’appello è quindi accolto, la sentenza riformata e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione delle spese del doppio grado in ragione della natura delle questioni scrutinate.
Nota della Redazione
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