La mera coltivazione del fondo non integra il possesso ad usucapionem (Cass. civ. Sez. 2 n. 1555 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mera coltivazione del fondo, in quanto compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla tolleranza del proprietario, non esprime, senza ulteriori indizi, quell’attività idonea a realizzare l’esclusione dei terzi dal godimento del bene che è tipica espressione del diritto di proprietà e, pertanto, non integra un valido possesso ad usucapionem. Il giudice determina il valore della causa – e quindi il parametro per la liquidazione delle spese – in base alla domanda, ai sensi degli artt. 10 e 15 c.p.c., senza che rilevi una diversa dichiarazione di valore resa in un grado precedente.
Il Fatto
Un soggetto agiva in giudizio chiedendo l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione di un terreno di proprietà di un ente assistenziale, sostenendo di averlo posseduto per oltre un ventennio, unendo il proprio possesso a quello dei genitori, in modo continuo e senza turbative.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda. La Corte d’appello, però, riformava integralmente la sentenza, rilevando che il fondo era stato concesso in affitto a terzi, che l’ente non aveva mai perduto il possesso e che la coltivazione e il pascolo del fondo da parte dell’attore e dei suoi danti causa non costituivano espressione di un valido possesso ad usucapionem.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso. Sotto un primo profilo, dietro l’apparente denuncia di una violazione di legge, il ricorrente sollecitava una mera rivalutazione delle risultanze istruttorie, un sindacato non consentito nel giudizio di legittimità. In ogni caso, la censura non incideva su una delle due rationes decidendi della sentenza impugnata, ciascuna idonea a sorreggerla autonomamente.
La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui la mera coltivazione del fondo non esprime un’attività idonea a realizzare l’esclusione dei terzi, potendo essere compatibile con un rapporto fondato sulla tolleranza del proprietario. Ha precisato che la domanda era stata disattesa non per la fondatezza delle eccezioni del proprietario, ma per il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante su chi agisce per far valere l’acquisto per usucapione.
Il secondo motivo, riguardante la liquidazione delle spese, è stato ritenuto manifestamente infondato. Il valore della causa relativa a beni immobili è determinato dal giudice in base alla domanda, ai sensi degli artt. 10 e 15 c.p.c., e la Corte d’appello aveva dato atto di essersi attenuta a tale criterio.
Il ricorso è stato quindi rigettato. La condanna del ricorrente al pagamento delle somme ai sensi dell’art. 96 c.p.c. assume una funzione deterrente e sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 27195 del 2023.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.