Il contrasto irriducibile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve essere intrinseco alla motivazione impugnata (Cass. civ. Sez. 2 n. 17497 del 02.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che costituisce vizio della motivazione idoneo a fondarne la nullità ai sensi dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., deve essere intrinseco alla motivazione stessa, tale da non renderne comprensibile l’iter logico argomentativo. Non configura il vizio la pretesa incompatibilità tra il contenuto della pronuncia impugnata e un’altra pronuncia. La revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, cod. proc. civ. presuppone l’impossibilità di produrre nel giudizio di merito un documento ignorato per forza maggiore o per fatto dell’avversario, ritrovato dopo la sentenza, che risulti decisivo, ossia astrattamente idoneo a condurre a una decisione diversa.
Il Fatto
La società, promissaria acquirente in un contratto preliminare di compravendita immobiliare, aveva visto respinta la propria domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento della promittente venditrice, anche all’esito dell’opposizione. Il Tribunale aveva ritenuto il contratto non sospeso né risolto, potendo la curatela subentrare nella qualità di promittente venditrice.
Dopo la definizione di quel giudizio, la società aveva scoperto che la curatela aveva chiesto e ottenuto dal Giudice Delegato l’autorizzazione a sciogliersi dal contratto preliminare, in epoca antecedente al decreto di rigetto dell’opposizione. Ritenendo il documento decisivo, la società aveva quindi proposto revocazione del decreto, ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., ma il Tribunale l’aveva respinta per la non decisività del documento, essendo l’autorizzazione subordinata al mancato riconoscimento di poste creditorie in favore della controparte. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il motivo con cui la ricorrente lamentava la violazione dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, cod. proc. civ. per contrasto irriducibile tra la motivazione della sentenza impugnata e quella del decreto di rigetto dell’opposizione allo stato passivo.
Richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, la Corte ha ricordato che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale”: l’anomalia denunciabile si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa. Il contrasto irriducibile, in particolare, deve essere intrinseco alla motivazione impugnata e non può consistere in una pretesa incompatibilità logica con altra pronuncia. Nel caso di specie, l’iter argomentativo del Tribunale risultava chiaramente ricostruibile e la contraddizione non era stata nemmeno allegata nei termini richiesti.
La Corte ha inoltre rilevato che la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla non decisività del documento, era da sola sufficiente a escludere l’ammissibilità della revocazione, e non era stata sottoposta a critica alcuna dalla ricorrente. Le osservazioni sulla diversa valutazione che il giudice avrebbe potuto compiere avevano validità solo teorica, dovendo prevalere i termini in cui era stata rilasciata l’autorizzazione allo scioglimento del vincolo negoziale.
Conseguentemente, lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente a ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso per la sua inconsistenza.
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Nota della Redazione
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