Bisogni educativi speciali: il PDP tardivo invalida la bocciatura (TAR Lombardia n. 1444 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In favore dell’alunno affetto da patologia che integri un bisogno educativo speciale per motivi di salute la scuola è tenuta ad attivare una didattica personalizzata e individualizzata, secondo le garanzie di inclusività estese dalla direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 oltre l’ambito dei disturbi specifici di apprendimento disciplinati dalla l. 170/2010. L’approvazione del piano didattico personalizzato a anno scolastico pressoché concluso, senza somministrazione di misure compensative e dispensative, integra violazione del diritto all’inclusione e rende illegittimo il giudizio di non ammissione alla classe successiva. La domanda risarcitoria proposta in via generica e priva di prova va respinta, con compensazione delle spese in ragione della soccombenza reciproca.
Il Fatto
All’esito dell’anno scolastico 2022/2023 un’alunna della seconda classe di un liceo scientifico statale di Lodi non è stata ammessa alla classe successiva per insufficienze in francese, matematica, italiano e storia. Nel febbraio 2023 le era stata diagnosticata la sclerosi multipla; la scuola ne aveva preso atto quantomeno dal 1° marzo 2023.
Il genitore esercente la responsabilità genitoriale ha impugnato la delibera del consiglio di classe, deducendo la mancata considerazione della condizione dell’alunna, l’insufficiente attivazione delle strategie di recupero e chiedendo il risarcimento del danno. Il TAR ha accolto la domanda cautelare con ordinanza n. 770 dell’8 settembre 2023, ammettendo la minore con riserva alla terza classe. Si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo. La l. 170/2010 impone una didattica personalizzata e individualizzata per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento. La direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, richiamata nel testo, estende le garanzie di inclusività anche agli studenti con bisogni educativi speciali, tra cui le condizioni di svantaggio e i disturbi evolutivi specifici. Il TAR richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, 23 settembre 2021, n. 6435.
Nel caso concreto, la condizione di speciale attenzione era stata riconosciuta dalla stessa scuola: alla riunione del 7 marzo 2023 il consiglio di classe aveva deliberato la predisposizione di un PDP per motivi di salute.
Tuttavia, osserva il Tribunale, l’anno scolastico si è concluso senza materiale attivazione della didattica personalizzata. A parte il progetto di istruzione domiciliare apprestato durante il periodo di assenza per malattia, il piano è stato approvato solo il 30 maggio 2023. Non risulta alcuna somministrazione continuativa di misure compensative e dispensative.
Il nesso tra omissione ed esito valutativo è argomentato in termini di prognosi: le misure, ove prontamente attivate, avrebbero potuto condurre a esiti valutativi differenti. Il Collegio valorizza il dato che tre delle quattro insufficienze non raggiungono la soglia della gravità, essendo il voto pari a 5.
Il giudizio di non ammissione è pertanto annullato. La domanda risarcitoria è respinta perché generica e sfornita di prova. Le spese sono compensate, in ragione della soccombenza reciproca e delle plausibili difficoltà organizzative dell’istituto, conseguenti all’apprensione della diagnosi in corso d’anno.
Nota della Redazione
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