Bilancio previsionale impugnabile solo dai consiglieri comunali (TAR Abruzzo n. 73 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui il Consiglio comunale approva il bilancio di previsione è atto generale, obbligatorio e fondamentale per la gestione finanziaria e contabile dell’ente. Dalla sua natura di atto programmatico di gestione discende che la sua adozione non è idonea ad arrecare un diretto pregiudizio ai cittadini residenti aventi diritto di voto. I residenti non sono pertanto legittimati a impugnarla, salvo che prospettino la titolarità di una situazione soggettiva qualificata, diversa dal mero interesse al ripristino della legalità. La legittimazione non deriva neppure dall’azione popolare sostitutiva, preclusa quando il comune abbia già espresso la propria volontà mediante deliberazione. Essa sussiste solo in capo ai consiglieri comunali che facciano valere una lesione delle prerogative del proprio ufficio.

Il Fatto

I ricorrenti, nella qualità di residenti nel Comune di Rivisondoli, hanno impugnato la deliberazione n. 8 del 20 giugno 2023, con cui il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025.

Secondo la prospettazione dei ricorrenti, la deliberazione sarebbe affetta da nullità perché approvata sulla base di un parere reso dal revisore contabile già cessato dall’incarico e sostituito con successiva deliberazione consiliare. Il Comune si è costituito eccependo in via preliminare la carenza delle condizioni dell’azione. La causa è stata discussa all’udienza pubblica e trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via prioritaria l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione. Richiama l’art. 11, comma 3, lettera h), d.lgs. n. 118/2011, che impone di allegare allo schema di bilancio la relazione dell’organo di revisione, e l’art. 235, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, che richiama la disciplina sulla proroga degli organi amministrativi contenuta nel d.l. n. 293/1994. Le censure dei ricorrenti si appuntano proprio sulla violazione di tali norme.

Il Collegio rileva però che gli artt. 162 e seguenti d.lgs. n. 267/2000 configurano la deliberazione di approvazione del bilancio come atto generale, obbligatorio e fondamentale per la gestione finanziaria e contabile. Da questa natura programmatica deriva che l’adozione dell’atto non produce un pregiudizio diretto in capo ai cittadini residenti.

I ricorrenti si sono limitati a contestare le modalità di formazione della deliberazione, senza allegare una situazione soggettiva qualificata distinta dal mero interesse al ripristino della legalità. Il Tribunale esclude poi che la legittimazione possa fondarsi sull’art. 9 d.lgs. n. 267/2000: l’azione popolare sostitutiva mira a sopperire all’inerzia del comune ed è preclusa quando quest’ultimo abbia già manifestato la propria volontà con un provvedimento.

La legittimazione resta dunque riservata ai consiglieri comunali che lamentino una lesione delle prerogative del proprio ufficio. Il ricorso è pertanto inammissibile per carenza di legittimazione a ricorrere. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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