Compensazione prezzi materiali: discrezionalità tecnica della stazione appaltante (TAR Abruzzo n. 241 del 15.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo straordinario di compensazione per l’incremento dei prezzi dei materiali da costruzione, disciplinato dall’art. 1-septies d.l. n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, non determina un aggiornamento automatico e predeterminato dei prezzi contrattuali. Il riconoscimento della compensazione presuppone l’avvio di un procedimento, officioso o a domanda di parte, che si conclude con un provvedimento di diniego, accoglimento o accoglimento parziale. La determinazione dell’an e del quantum è espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile dal giudice amministrativo entro il limite della ragionevolezza tecnica. Le fonti primarie e secondarie non impongono formule predeterminate di calcolo; le indicazioni della circolare MIMS hanno valore non vincolante e i prezzi del decreto ministeriale assumono rilievo parametrico. Non configura illegittimità il metodo che quantifica la compensazione nella differenza tra prezzo netto contrattuale e prezzo medio dei singoli materiali attualizzato alla data dell’offerta, in assenza di prova di un maggiore esborso effettivo.

Il Fatto

Nel settembre 2019 un raggruppamento temporaneo di imprese, con mandataria la società ricorrente, sottoscriveva con la concessionaria autostradale il contratto per lavori di riqualificazione delle barriere di un viadotto autostradale. L’importo, inizialmente fissato e poi elevato per varianti tecniche, veniva eseguito con consegna nel novembre 2019 e conclusione nel luglio 2021. Il contratto conteneva l’espresso divieto di revisione e aggiornamento del corrispettivo.

Nel dicembre 2021 la società presentava istanza di compensazione ex art. 1-septies d.l. n. 73/2021 per i maggiori costi dei materiali del primo semestre 2021, quantificando la pretesa in euro 437.148,49. La stazione appaltante riconosceva euro 172.849,96. La società impugnava le note di quantificazione e chiedeva la condanna al pagamento di euro 450.533,98, contestando il metodo di calcolo e invocando una verificazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., richiamando sul punto Cass. Sez. Un. n. 2934 del 2025: le controversie sulla compensazione non tutelano solo l’interesse economico dell’appaltatore, ma anche l’interesse pubblico al contenimento della spesa e alla qualità dell’esecuzione.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce la ratio del meccanismo emergenziale, volto a garantire la sostenibilità economica dei contratti in corso mediante mitigazione degli effetti dell’eccezionale aumento dei prezzi. La disciplina deroga al regime dell’art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 e opera anche in presenza di clausola di divieto di revisione, esonerando l’appaltatore dall’onere di provare la variazione dei prezzi, ma non dall’onere di collaborare all’accertamento dei maggiori costi.

La questione centrale riguarda il metodo di calcolo. La ricorrente sosteneva l’automatica applicazione delle percentuali del decreto ministeriale; la resistente invocava un procedimento istruttorio complesso. Il Collegio osserva che l’art. 1-septies nulla dispone sulle concrete modalità operative e che la circolare MIMS n. 43362 del 2021 non è vincolante, né impone di applicare in astratto i parametri ivi indicati senza verifica delle maggiori onerosità effettive.

Il metodo adottato dalla stazione appaltante — moltiplicare le quantità dei materiali per la differenza tra prezzo netto contrattuale e prezzo medio attualizzato alla data dell’offerta — è ritenuto coerente con la norma, con la circolare e con la natura compensativo-indennitaria del meccanismo, confermata da TAR Sicilia n. 3730 del 2023. Esso non è irragionevole sul piano tecnico, in assenza di prova di un maggiore esborso effettivo.

Le censure avverso un metodo alternativo rientrano nell’area dell’opinabilità scientifica, sottratta al sindacato giurisdizionale. Il Tribunale respinge quindi l’istanza istruttoria e non affronta la questione di costituzionalità sollevata in via subordinata, escludendo comunque un contrasto con l’art. 41 Cost. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per il contrasto giurisprudenziale sulla questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *