Biometano in zona agricola, requisiti del proponente e disponibilità del suolo (Cons. Stato n. 9265 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione unica per impianti di produzione di biometano, il proponente deve essere iscritto nel registro delle imprese con un codice attività coerente con la costruzione e gestione di impianti di trattamento rifiuti e deve possedere le certificazioni UNI EN ISO 9001 e 14001; il possesso del certificato per l’attività oggetto dell’impianto è sufficiente, non occorrendo la certificazione per tutte le attività iscritte. Il giudizio di coerenza del codice ATECO integra una valutazione discrezionale dell’amministrazione, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti. Ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, primo periodo, d.lgs. n. 387/2003, per gli impianti alimentati a biomassa, inclusi quelli a biometano, il proponente deve dimostrare la disponibilità del suolo prima dell’autorizzazione e non può avvalersi della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all’esproprio, riservati agli impianti diversi. La localizzazione in zona agricola è legittima quando la motivazione dia conto degli accorgimenti mitigativi e compensativi, della tutela della biodiversità e del paesaggio rurale e dell’assenza di alternative ragionevoli.

Il Fatto

La Regione Campania ha rilasciato in favore di una società l’autorizzazione integrata ambientale per un impianto di produzione di biometano da biomasse agricole e agroindustriali e dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani, con successiva fase di compostaggio. Nel procedimento sono confluiti il provvedimento di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003, la valutazione di impatto ambientale, l’autorizzazione paesaggistica e, da ultimo, il PAUR.

Il Comune nel cui territorio si colloca l’impianto ha impugnato i singoli titoli e il provvedimento conclusivo, contestando i requisiti soggettivi del proponente, la localizzazione in zona agricola e la tutela del vincolo paesaggistico. Il TAR ha respinto ricorso e motivi aggiunti; il Comune ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni di inammissibilità dell’appello, essendo questo infondato nel merito. Il primo motivo investiva i requisiti soggettivi: si sosteneva che la società fosse di mera progettazione, priva di certificazioni coerenti e di codici ATECO adeguati.

Sul punto la Corte ha richiamato la d.g.r. n. 15/2020, che esige l’iscrizione camerale con codice attività coerente e il possesso delle certificazioni di qualità. Ha verificato che il codice ATECO 71.12.1 attiene alla gestione di progetti di costruzioni civili e industriali con riferimento al trattamento rifiuti e alle energie rinnovabili, ambito in cui rientra l’impianto. Ha aggiunto che la qualificazione di coerenza operata dall’amministrazione non è manifestamente irragionevole né frutto di travisamento, trattandosi degli unici profili sindacabili in tema di discrezionalità amministrativa. Quanto alle certificazioni, ha escluso che occorresse il possesso per ogni attività iscritta, rilevando che il certificato copre proprio la progettazione degli impianti di biogas da trattamento rifiuti.

Il secondo motivo riguardava la localizzazione. La Corte ha escluso il dedotto difetto di motivazione rafforzata, rilevando che i provvedimenti elencano misure mitigative e compensative, interventi sulla biodiversità e sulla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari. Ha poi affrontato la disponibilità di aree nel Consorzio ASI, osservando che l’art. 12, comma 4-bis, d.lgs. n. 387/2003 impone al proponente di dimostrare la disponibilità del suolo prima dell’autorizzazione per gli impianti a biometano, escludendo il ricorso alla procedura espropriativa prevista per gli impianti diversi. Ha richiamato la norma di interpretazione autentica dell’art. 65, comma 5, d.l. n. 1/2012.

Ha quindi escluso lo sviamento per mere ragioni economiche, ritenendo correttamente ponderati gli interessi, tra cui la riduzione del gap impiantistico regionale e dell’infrazione comunitaria. Quanto al vincolo paesaggistico, ha valorizzato il sopralluogo dal quale è emerso che l’originario corso d’acqua non è più rilevabile, nonché il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza. Infine, ha respinto il vizio di omessa pronuncia sui flussi veicolari, risultando la questione esaminata e motivata dal primo giudice.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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