Revoca del permesso di soggiorno UE e prognosi di pericolosità sociale (TAR Sicilia n. 2542 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, la valutazione di pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ex art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 non impone all’amministrazione un’accertamento particolarmente approfondito quando lo straniero abbia riportato condanne per reati di particolare gravità e risulti destinatario di procedimenti penali pendenti per fatti di rilevante disvalore. In tali ipotesi la prognosi negativa è adeguatamente motivata e non richiede l’esame della durata del soggiorno, dell’inserimento sociale e lavorativo, né assume rilievo la circostanza che i precedenti fossero noti all’amministrazione al momento del rilascio del titolo. Il giudizio di disvalore sul mancato recepimento delle regole di condotta giustifica la revoca senza che si configuri alcun automatismo ostativo.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero presente in Italia dal 2004 e titolare di attività di commerciante, aveva conseguito nel 2010 il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. A distanza di oltre dieci anni il Questore di Catania ne disponeva la revoca, richiamando una condanna per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. e la pendenza di un procedimento penale per associazione finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione illegale e per ulteriori reati.

Il ricorrente impugnava il decreto deducendo il difetto di motivazione, la violazione del d.lgs. n. 286/1998 e l’eccesso di potere: l’amministrazione si sarebbe limitata a richiamare condanna e procedimento pendente, senza valutare in concreto la pericolosità sociale né la durata del soggiorno e l’inserimento lavorativo. Lamentava inoltre la violazione delle garanzie procedimentali per la mancata conoscenza della comunicazione di avvio del procedimento. La tutela cautelare era respinta con ordinanza non impugnata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro normativo. L’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 esclude il rilascio del titolo agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; il successivo comma 7 prevede la revoca quando manchino o vengano a mancare le condizioni per il rilascio. La questione è dunque se la Questura abbia motivato in modo sufficiente la prognosi negativa.

Il Tribunale ritiene che la condanna per i delitti di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. e la pendenza dei procedimenti penali, in cui il ricorrente risultava capo, promotore e organizzatore di un’associazione finalizzata a favorire a scopo di lucro la permanenza illegale di cittadini extracomunitari, consentano di considerare adeguata la prognosi di pericolosità operata dall’amministrazione. Non sono necessarie, precisa il Collegio, valutazioni particolarmente approfondite in presenza di condotte di tale natura.

Il TAR affronta poi l’argomento della contraddittorietà rispetto al favorevole giudizio prognostico espresso in sede di rilascio. La censura è respinta: alla gravità della condanna e dei reati contestati si accompagna un complessivo giudizio di disvalore nei confronti dello straniero, il quale non ha dimostrato, nel considerevole lasso temporale trascorso in Italia, di aver recepito le fondamentali regole di condotta. Ne deriva che legittimamente l’amministrazione ha ritenuto superflua la valutazione della durata del soggiorno, con richiamo a T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 1822 del 5 giugno 2023.

Quanto alle garanzie procedimentali, il motivo è disatteso: dalle emergenze documentali risulta che la notifica della comunicazione di avvio del procedimento si è perfezionata per compiuta giacenza presso l’ufficio postale. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della natura solo formale delle difese dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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