Cessione del credito verso la P.A. inopponibile senza accettazione del debitore ceduto (Cons. Stato n. 5762 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessione di un credito vantato nei confronti di una pubblica amministrazione è inopponibile all’ente debitore ceduto ove manchi la sua espressa accettazione, richiesta dall’art. 70 R.D. n. 2440/1923 e dall’art. 9 della legge n. 2248/1865, all. E. Ne deriva che il cessionario non acquista la legittimazione attiva a proporre il giudizio di ottemperanza per la riscossione del credito del quale resta titolare l’originario creditore. Il giudicato formatosi sull’inopponibilità della cessione preclude ogni diversa delibazione in sede di ottemperanza, restando immutata la situazione giuridica accertata. La circostanza che una pronuncia di legittimità abbia rimosso un impedimento alla cedibilità non incide sul diverso profilo dell’opponibilità al debitore ceduto.

Il Fatto

La società appellante, in qualità di cessionaria del credito, ha agito per l’ottemperanza di una pluralità di provvedimenti giurisdizionali sfociati nella condanna del Comune al pagamento di euro 1.615.740,05, oltre interessi legali e moratori fino al soddisfo. Il TAR Campania ha respinto il ricorso, rilevando che la cessione era già stata dichiarata inefficace nei confronti dell’ente locale con pronuncia del Tribunale di Napoli, passata in giudicato, per difetto di espressa accettazione del debitore ceduto.

La società ha impugnato la sentenza deducendo la validità dell’atto di cessione, la sopravvenuta libera cedibilità del credito a seguito di un’ordinanza della Corte di Cassazione e l’irrilevanza della pronuncia di appello richiamata dal primo giudice. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità dell’appello per copertura da giudicato e chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato concentra l’analisi sul rapporto tra il giudicato formatosi in un precedente giudizio di ottemperanza e la nuova azione proposta dal cessionario. Il primo giudice aveva già escluso la legittimazione attiva della cessionaria alla riscossione del credito vantato dall’originaria creditrice, sul presupposto dell’inefficacia della cessione verso l’ente locale.

Il Collegio ricostruisce la sequenza dei provvedimenti richiamati: la sentenza del Tribunale di Napoli ha dichiarato la non opponibilità della cessione al Comune per carenza dell’espressione di accettazione richiesta dalla disciplina contabile e amministrativa; la sentenza del TAR Campania n. 5418 del 2022 ha respinto l’ottemperanza richiamando quel dictum; la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 1153 del 2023, ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla revoca del provvedimento cautelare, divenuto inefficace ex art. 669 novies cod. proc. civ., e ha dichiarato inammissibile l’appello.

Su questa base la Corte ritiene condivisibile la conclusione del primo giudice: non vi è stata alcuna modifica della situazione accertata con il giudicato, che conserva efficacia vincolante anche nel nuovo giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il medesimo lodo.

Il passaggio centrale riguarda la portata dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 4480 del 2021. L’appellante ne deduceva la sopravvenuta libera cedibilità del credito; il Collegio replica che la questione controversa non è la cedibilità in astratto, ma l’opponibilità della cessione al debitore ceduto. Le pronunce richiamate convergono su questo distinto profilo, che resta regolato dal regime dell’accettazione espressa.

L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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