Ottemperanza a decreto ingiuntivo: il TAR ordina all’ASL il pagamento del saldo (TAR Sardegna n. 558 del 21.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo, costituisce titolo per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., allorché l’amministrazione sia rimasta inadempiente all’obbligo di pagamento di somme di denaro liquidate in favore del creditore. L’accertamento dell’inadempimento parziale legittima il giudice amministrativo a condannare l’ente all’integrale esecuzione del giudicato entro un termine determinato, senza che occorra, allo stato, né la nomina di un commissario ad acta né la fissazione di una penalità di mora, ferma la possibilità di adottare misure conseguenti in caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
La vicenda trae origine da due decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Sassari nei confronti dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, con i quali l’ente era stato ingiunto al pagamento di somme per prestazioni professionali. I decreti, notificati nel corso dell’estate 2025, erano stati dichiarati definitivamente esecutivi nell’ottobre successivo per mancata opposizione.
Nonostante il carattere definitivo dei titoli, l’amministrazione non vi aveva dato integrale esecuzione, determinando il creditore ad agire in ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’ente, la fissazione di una penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta. Nelle more del giudizio, l’ASL aveva effettuato un pagamento parziale, senza tuttavia saldare l’intero dovuto.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la propria giurisdizione in tema di ottemperanza ai decreti ingiuntivi, inquadrando la fattispecie nell’ambito dell’art. 114 cod. proc. amm. quale rimedio azionabile per ottenere l’esecuzione dei giudicati formatisi nei confronti della pubblica amministrazione.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’ASL intimata, pur avendo effettuato un versamento parziale, non aveva provveduto all’integrale pagamento delle somme oggetto dei decreti ingiuntivi, divenuti esecutivi per mancata opposizione. Tale circostanza ha integrato gli estremi dell’inadempimento, rendendo fondata la domanda di condanna all’esecuzione del giudicato.
Quanto alle ulteriori richieste, il Tribunale ha ritenuto di poterne prescindere allo stato, non ravvisando la necessità di nominare un commissario ad acta né di fissare una penalità di mora, atteso che la condanna al pagamento entro un termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza costituisce misura sufficiente a sollecitare l’adempimento. Ha tuttavia avvertito l’amministrazione che, in caso di mancata esecuzione nel termine, potranno essere adottate misure consequenziali, con addebito dei relativi oneri a carico dell’ente inadempiente.
La pronuncia si chiude con la condanna dell’ASL soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura forfettaria, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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