Nesso causale probabilistico e onere della prova contraria sulla causa di servizio (TAR Lazio n. 1042 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di dipendenza da causa di servizio di patologie insorte in militari esposti a contesti operativi contaminati, la mancanza di una legge scientifica universalmente valida non impedisce il riconoscimento del nesso causale, che può essere dimostrato in termini probabilistico-statistici. Il verificarsi dell’evento integra di per sé elemento sufficiente a fondare il diritto agli strumenti indennitari, salvo che l’Amministrazione provi una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. Il militare è tenuto solo a dimostrare di avere svolto il servizio in condizioni ambientali o operative che ne hanno aumentato il rischio di malattia e che l’infermità manifestatasi sia espressiva di quel rischio. Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile per illogicità, irragionevolezza manifesta, erroneità dei presupposti o difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, militare, ha inoltrato istanza per il riconoscimento della causa di servizio e di un equo indennizzo, sostenendo di avere contratto la patologia nel corso di svariate missioni all’estero. La Commissione medica ospedaliera ha ascritto l’infermità alla Tabella A Categoria 6^, ma il Comitato di verifica per le cause di servizio ha giudicato la stessa non dipendente da fatti di servizio.
Sollecitato il riesame, il Comitato ha confermato il parere negativo. Il Ministero della Difesa ha quindi negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e il beneficio dell’equo indennizzo. Il provvedimento è stato impugnato davanti al TAR Lazio, che ha trattenuto la causa in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio secondo cui, in presenza di elementi statistici rilevanti — come il servizio prestato in un teatro operativo a potenziale contaminazione da agenti patogeni — la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata, salvo prova contraria dell’Amministrazione. Richiama sul punto Consiglio di Stato, sez. II, n. 6684 del 2021 e le sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 12, 13, 14 e 15 del 2025, che hanno ricondotto il rapporto di causalità al rischio professionale specifico, in linea con il sistema dell’art. 2087 cod. civ. e dell’art. 603 del codice dell’ordinamento militare.
Da ciò deriva il riparto dell’onere probatorio: il militare deve dimostrare lo svolgimento del servizio tra quelli tipizzati e le condizioni che ne hanno aumentato il rischio; l’Amministrazione è onerata della prova contraria, consistente in una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. Il diniego non può fondarsi su mere formule di stile.
Applicando tali principi, il TAR rileva che i pareri del Comitato si limitano a richiamare l’incidenza statistica della patologia e studi risalenti agli anni 1990/2000, senza dare contezza delle ragioni per cui dovrebbe escludersi il nesso eziopatogenetico. Manca l’analisi specifica della correlazione tra i fattori di rischio cui il ricorrente è stato esposto — alloggiamenti in contesti degradati, assenza di dispositivi di protezione individuale — e la patologia insorta.
Il Comitato omette inoltre di prendere posizione sul rapporto tra la massiva campagna vaccinale e l’insorgenza dell’infermità. Pur essendo il parere espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile nei soli casi di illogicità o difetto istruttorio — come ribadito da Consiglio di Stato, sez. II, n. 8770 del 2023 — il Collegio ritiene che tali vizi sussistano. A fronte di ciò, il ricorrente ha avvalorato le proprie deduzioni con un’indagine di laboratorio dalla quale è emersa la presenza fuori soglia di sostanze caratterizzanti l’esposizione ad ambienti contaminati (Consiglio di Stato, sez. II, n. 2502 del 2024).
Il ricorso è quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati e obbligo dell’Amministrazione di riaprire il procedimento in contraddittorio e concluderlo con provvedimento espresso e congruamente motivato. Le spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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