Bonifica siti contaminati: esenzione del produttore che conferisce a impianto autorizzato (TAR Toscana n. 409 del 10.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il produttore o detentore iniziale del rifiuto che conferisce a soggetto autorizzato alle attività di recupero o smaltimento, ricevendo il formulario ex art. 193 d.lgs. n. 152/2006 controfirmato e datato in arrivo, non risponde della successiva contaminazione del sito di destinazione in forza dell’esenzione prevista dall’art. 188, quarto comma, lett. b), d.lgs. n. 152/2006. L’ordinanza di bonifica ex art. 244, secondo comma, d.lgs. n. 152/2006 può essere imposta solo al soggetto alla cui condotta sia riconducibile la contaminazione, con nesso causale specifico e diretto, dimostrabile anche per presunzioni purché fondate su indizi plausibili. L’attribuzione regionale di competenze provinciali in materia di bonifica, dichiarata incostituzionale, integra incompetenza relativa e non nullità per difetto assoluto di attribuzione, con conseguente ammissibilità della convalida. Il conferimento senza test di cessione è regolare quando l’autorizzazione integrativa ambientale contempli un’attività di recupero che non lo richiede.
Il Fatto
Un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi, sito in provincia di Arezzo e operativo fino al 2020, era autorizzato a ricevere varie tipologie di rifiuto. Accertamenti svolti nell’ambito di un procedimento penale e i campionamenti dell’ARPAT rilevavano superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione nelle matrici suolo superficiale e acque sotterranee.
La Regione, con decreto dirigenziale dell’aprile 2023, individuava i soggetti responsabili della potenziale contaminazione e ingiungeva loro, ai sensi dell’art. 244, secondo comma, d.lgs. n. 152/2006, la rimozione della fonte primaria, il piano di caratterizzazione e le conseguenti attività di bonifica. I conferenti e la società consortile controllante impugnavano il provvedimento e i successivi decreti di proroga e di convalida, deducendo incompetenza regionale, carenza del nesso causale e regolarità dei conferimenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce i ricorsi per connessione oggettiva e affronta anzitutto la questione di competenza. La Regione aveva adottato il decreto sulla base di norme regionali poi dichiarate incostituzionali; per il Tribunale il vizio è di incompetenza relativa, non di nullità per difetto assoluto di attribuzione, perché l’ente regionale conserva competenze in materia di bonifica. L’atto era perciò annullabile e suscettibile di convalida ai sensi dell’art. 21-nonies, secondo comma, legge n. 241/1990.
La convalida, adottata dall’ufficio comune previsto dalla normativa regionale transitoria, è ritenuta legittima: l’art. 28-quinquies L.R. Toscana n. 25/1998 prevede il subentro nei procedimenti in corso e, in via autonoma e aggiuntiva, il potere di convalidare gli atti già posti in essere dalla Regione. Le tempistiche ristrette non integrano vizio. L’ordinanza non rientra nell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006, riservato ai rifiuti non ancora classificati come inquinanti, ma nell’art. 244, prevalente per specialità.
Nel merito, la norma centrale è l’art. 188, quarto comma, lett. b), d.lgs. n. 152/2006. Il rifiuto CER 10.06.01 era conferito a impianto la cui autorizzazione integrata ambientale contemplava, tra le attività di recupero, la produzione di conglomerati cementizi, che non richiede il test di cessione in ingresso. Il conferente poteva in buona fede ritenersi esonerato; non era tenuto a verificare la gestione effettiva dell’impianto né le ulteriori autorizzazioni edilizie del gestore. Provata la regolare compilazione dei formulari, opera l’esenzione di responsabilità.
Per il consorzio conferente di un diverso rifiuto, il Tribunale esclude il nesso causale: i conferimenti avvenivano esclusivamente verso altro impianto autorizzato e la dislocazione presso il sito contaminato risultava documentalmente imputabile a un terzo. Richiamando la giurisprudenza amministrativa e della Corte di Giustizia, il Collegio ribadisce che le prescrizioni di bonifica presuppongono la dimostrazione, anche presuntiva ma basata su indizi plausibili, del nesso causale tra condotta ed evento. Gli atti sono annullati in parte qua; i ricorsi introduttivi e i primi motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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