Ricercatore a tempo determinato con abilitazione: diritto alla valutazione per associato (TAR Puglia n. 494 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE osta a una normativa nazionale che consente ai ricercatori universitari assunti a tempo indeterminato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, di essere sottoposti all’apposita procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo dei professori associati, negando la medesima possibilità ai ricercatori assunti a tempo determinato che svolgono le stesse attività professionali e forniscono gli stessi servizi di didattica. Ne consegue la disapplicazione dell’art. 24, comma 5, della l. n. 240/2010 nella parte in cui riconosce il diritto alla procedura ai soli ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), e non anche a quelli di cui alla lett. a) in possesso della stessa abilitazione. L’esclusione dei ricercatori dal campo di applicazione della stabilizzazione ex art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017 trova invece giustificazione nella peculiarità della funzione svolta e nel regime speciale che la connota.

Il Fatto

Il ricorrente, ricercatore universitario con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della l. n. 240/2010, ha convenuto in giudizio l’Università resistente per sentir accertare il proprio diritto all’assunzione a tempo indeterminato come ricercatore e, in subordine, il diritto ad essere sottoposto alla procedura di valutazione di cui all’art. 24, comma 5, della medesima legge.

A fondamento delle domande ha dedotto la contrarietà della disciplina nazionale al diritto eurounitario in materia di lavoro a tempo determinato, l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, commi 3, 5 e 6, della legge citata e la disparità di trattamento tra ricercatori a tempo indeterminato e a termine. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama integralmente un proprio precedente su contenzioso identico e affronta separatamente i due nuclei della censura. Quanto alla mancata estensione della stabilizzazione prevista dall’art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, la doglianza è priva di pregio: l’esclusione di talune categorie di lavoratori trova ragione nella peculiarità di determinate funzioni pubbliche, che giustifica un regime speciale rispetto alla disciplina generale del personale dipendente dalle Amministrazioni.

Diversa valutazione merita la censura relativa all’art. 24, comma 5, della l. n. 240/2010. Il Tribunale richiama la pronuncia della Corte di Giustizia del 15.12.2022, resa all’esito di rinvio pregiudiziale, che ha ritenuto la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro ostativa a una normativa nazionale che riservi ai soli ricercatori a tempo indeterminato, muniti di abilitazione scientifica nazionale, la possibilità di essere sottoposti alla procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo dei professori associati, negandola ai ricercatori a termine che svolgano le stesse attività e forniscano gli stessi servizi didattici.

In coerenza con tale principio e con l’orientamento del Consiglio di Stato richiamato nel testo, il Collegio ritiene che il comma 5 debba essere disapplicato nella parte in cui attribuisce il diritto alla procedura ai soli ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), senza riconoscerlo ai ricercatori di cui alla lett. a) parimenti abilitati.

Poiché l’Amministrazione non ha contestato il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale da parte del ricorrente, il motivo è accolto e il diritto alla procedura di valutazione viene riconosciuto. Il ricorso è pertanto parzialmente accolto, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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