Credito al consumo, assenza dell’importo degli interessi nel SECCI e deducibilità aritmetica (ABF Collegio di Roma n. 229 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di credito al consumo, la mancata indicazione nel SECCI dell’importo in euro degli interessi dovuti non integra, di per sé, violazione degli obblighi di trasparenza posti dall’art. 125 bis t.u.b. e dalle Disposizioni della Banca d’Italia, quando tale importo sia ricavabile aritmeticamente dal contratto sottraendo all’importo totale dovuto dal consumatore il capitale e le altre voci di costo espressamente indicate. La sanzione della nullità prevista dall’art. 125 bis, commi 6 e 7, t.u.b. opera solo quando il TAEG non rappresenti correttamente i costi a carico del consumatore: se il contratto reca l’indicazione del TAEG e del TAN, la doglianza è infondata. Ne consegue il rigetto della domanda di restituzione degli interessi e delle spese di assistenza legale.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato con l’intermediario un contratto di finanziamento di 10.000,00 euro, da restituire in 72 rate mensili di 180,50 euro ciascuna, con TAEG del 6,47% e una polizza CPI facoltativa abbinata. Il rapporto era stato estinto anticipatamente nel luglio 2024.
Il ricorrente lamentava che nel SECCI fornito in fase precontrattuale non fossero indicati gli interessi dovuti e che il documento segnalasse l’assenza di ogni altro costo, mentre dal piano di ammortamento risultavano interessi per 2.031,20 euro. Chiedeva quindi la restituzione degli interessi versati, degli interessi moratori sulle rate pagate in ritardo e delle spese di assistenza legale. L’intermediario eccepiva che il dato era desumibile dalla differenza tra ITD e ITC e che il TAEG era correttamente calcolato.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha circoscritto la controversia alla corretta indicazione degli interessi in un contratto di credito al consumo. Ha escluso, anzitutto, la violazione dell’art. 125 bis, commi 6 e 7, t.u.b.: la nullità ivi prevista opera quando il TAEG non rappresenti correttamente i costi, mentre il contratto recava sia il TAEG sia il TAN. Dall’indicazione di quest’ultimo derivava altresì il rispetto del precetto dell’art. 117, comma 4, t.u.b.
Il Collegio ha poi verificato la conformità delle clausole all’art. 125 bis, comma 1, t.u.b., che impone di contenere in modo chiaro e conciso le informazioni stabilite dalla Banca d’Italia. Ha richiamato la Sez. VII, paragrafo 4.2.2.1, delle Disposizioni di Trasparenza, che prescrive l’indicazione dell’importo totale del credito, del tasso di interesse, del TAEG, dell’importo totale dovuto, delle rate e di tutte le spese derivanti dal contratto.
Secondo il Collegio, questi elementi erano tutti presenti. L’importo degli interessi era inoltre computabile con un semplice calcolo aritmetico: sottraendo all’ITD di 12.996,00 euro il capitale di 10.000,00 euro e l’unica voce di costo prevista, ossia l’assicurazione sul prestito di 964,80 euro, si otteneva l’esatto ammontare di 2.031,20 euro.
La mancata esposizione in cifre degli interessi non era dunque idonea a fondare la domanda risarcitoria. Il Collegio ha respinto anche la richiesta di rimborso delle spese di assistenza legale e, in via definitiva, il ricorso.
Nota della Redazione
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