Credito collegato e risoluzione per inadempimento con onere probatorio del consumatore (ABF Collegio di Roma n. 2476 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di credito collegati, ai sensi dell’art. 125-quinquies, comma 1, t.u.b., il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto di credito in caso di inadempimento del fornitore solo dopo aver inutilmente costituito in mora quest’ultimo e purché ricorrano le condizioni di cui all’art. 1455 cod. civ. L’onere probatorio grava sul consumatore, cui spetta dimostrare tanto l’inadempimento del fornitore quanto la non scarsa importanza dell’inadempimento stesso, secondo il principio generale dell’art. 2697 cod. civ. L’estraneità del fornitore al procedimento dinanzi all’ABF non consente di alleggerire tale onere. La risoluzione del contratto di credito comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare le rate già pagate e gli oneri applicati, con diritto di ripetizione verso il fornitore.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di aver sottoscritto con una società fornitrice un contratto di fornitura di pompe di calore, con benefit aggiuntivo, collegato a un contratto di finanziamento stipulato con l’intermediario convenuto. Lamenta l’inadempimento della fornitrice per la mancata consegna e installazione dei prodotti e di aver inviato una diffida e messa in mora. Chiede all’Arbitro la risoluzione del contratto di finanziamento e la restituzione di quanto già corrisposto.
L’intermediario eccepisce che il contratto di finanziamento gli è pervenuto dalla fornitrice e che il ricorrente, dopo circa dieci mesi, ha diffidato la fornitrice in relazione a un contratto di assistenza tecnica non collegato al finanziamento. Sostiene quindi la propria estraneità e chiede il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dalla disciplina dei contratti di credito collegati e richiama l’art. 125-quinquies, comma 1, t.u.b., che subordina il diritto alla risoluzione del contratto di credito alla costituzione in mora del fornitore e alla sussistenza delle condizioni dell’art. 1455 cod. civ. Il secondo comma della stessa norma regola gli effetti restitutori della risoluzione, con rimborso delle rate pagate e diritto di ripetizione del finanziatore verso il fornitore.
Nel caso concreto, però, il ricorrente non ha assolto l’onere probatorio. Egli sembra lamentare la mancata consegna delle pompe di calore, ma anche l’inadempimento di un contratto di assistenza tecnica che non risulta in alcun modo collegato a quello di finanziamento.
Il Collegio rileva inoltre che il ricorrente non ha fornito alcuna prova dell’inadempimento del contratto di fornitura e, soprattutto, della non scarsa importanza richiesta dall’art. 1455 cod. civ. Sul punto richiama una precedente decisione dello stesso Collegio di Roma (decisione n. 12073/2024) e la Cass., 22 giugno 2023, n. 17878.
Alla luce del principio generale dell’art. 2697 cod. civ., il Collegio richiama la decisione n. 12645/2021 del Collegio di Coordinamento, che ha collocato l’onus probandi nell’ambito del rapporto di fornitura e ha precisato che, vista l’estraneità del fornitore al procedimento ABF, grava sul consumatore l’onere di dimostrare l’inadempimento e la sua non scarsa importanza. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1455 c.c. – Importanza dell'inadempimento
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 125-quinquies TUB – Inadempimento del fornitore