Bonifico istantaneo a beneficiario inesistente: nessun nesso tra carenze antiriciclaggio e perdita (ABF Collegio di Napoli n. 3315 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La circostanza che il ricorso verta su obblighi di adeguata verifica della clientela non esclude di per sé la competenza dell’ABF, quando il ricorrente contesti la correttezza del comportamento tenuto dall’intermediario nell’attuazione della normativa antiriciclaggio. Tuttavia, ai fini della restituzione della somma trasferita con bonifico, non sussiste alcun nesso causale tra l’asserito inadempimento degli obblighi di identificazione del beneficiario e il pregiudizio patrimoniale subito dal cliente. La truffa perpetrata ai danni del cliente, infatti, non sarebbe in ogni caso impedita da una corretta identificazione del beneficiario, trattandosi di operazione eseguita personalmente dal ricorrente, che può comunque tentare il recupero in via giudiziale. L’intermediario che agisca quale Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario non è pertanto tenuto alla restituzione.

Il Fatto

Con ricorso del 04.11.2025 il ricorrente, insoddisfatto della risposta ricevuta in fase di reclamo, ha chiesto all’ABF l’accertamento del proprio diritto alla restituzione di € 389,00, importo trasferito con un bonifico istantaneo su un conto corrente apparentemente intestato a una compagnia assicurativa cui avrebbe dovuto effettuare un pagamento. Il ricorrente contesta all’intermediario una grave carenza nell’attività di controllo relativa agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di identificazione del cliente.

L’intermediario, premettendo di agire esclusivamente in qualità di Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) del soggetto beneficiario dell’operazione, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito evidenzia l’effettuazione volontaria del bonifico da parte del ricorrente e deduce di aver tentato senza esito il recall. Respinge ogni contestazione sulla presunta violazione degli obblighi di adeguata verifica e conclude per il rigetto della domanda. Le parti ribadiscono le rispettive posizioni in sede di replica e controreplica.

La motivazione del Collegio

Il Collegio di Napoli individua l’oggetto della controversia nella richiesta di restituzione dell’importo di € 389,00, relativo a un bonifico eseguito a favore di un conto acceso presso l’intermediario convenuto e apparentemente intestato a una società assicurativa di rilevanza nazionale. Il ricorrente non contesta la correttezza dell’ordine di bonifico, che afferma di avere volontariamente eseguito in conformità all’IBAN ricevuto, nella convinzione di assolvere alla propria obbligazione di pagamento. Oggetto di doglianza è invece la condotta tenuta dall’intermediario in fase di apertura del conto su cui è stata accreditata la somma.

La questione preliminare riguarda la competenza dell’Arbitro in materia antiriciclaggio. Il Collegio richiama il principio affermato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 11070/23, secondo cui la circostanza che il ricorso concerna la legislazione antiriciclaggio non esclude di per sé la competenza dell’ABF, ove sia stata contestata dal ricorrente la correttezza del comportamento tenuto dall’intermediario al fine di dare attuazione a tale normativa. La competenza non è quindi esclusa in radice.

Il Collegio rileva tuttavia che il ricorrente non propone alcuna domanda risarcitoria nei confronti dell’intermediario, limitandosi a richiedere la restituzione delle somme. Il thema decidendum resta circoscritto alla restituzione dell’importo trasferito.

Nel merito, il Collegio aderisce all’orientamento emerso in seno all’ABF, richiamando il Collegio di Torino, decc. nn. 15980/22 e 12845/2024, e il Collegio di Palermo, dec. n. 5446/22. Secondo tale indirizzo non sussiste alcun nesso causale tra l’asserito inadempimento degli obblighi di adeguata verifica e il danno subito dal ricorrente. La truffa perpetrata ai danni del cliente, infatti, non verrebbe in ogni caso impedita da una corretta identificazione del beneficiario, poiché si tratta di operazione eseguita personalmente dal ricorrente, il quale potrebbe comunque tentare il recupero in via giudiziale.

La conseguenza processuale è il rigetto della domanda: il Collegio non accoglie il ricorso. La decisione conferma che la responsabilità dell’intermediario non può fondarsi sulla sola dedotta violazione degli obblighi antiriciclaggio, quando manchi la prova del legame causale tra l’inadempimento e la perdita patrimoniale lamentata dal cliente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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