Cessione del quinto rimborso oneri per estinzione anticipata e specialità D.P.R. 180/1950 (ABF Collegio di Napoli n. 3317 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La specialità del D.P.R. n. 180/1950 non sottrae il finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione al governo normativo dell’art. 125-sexies del TUB. L’art. 6-bis del medesimo decreto richiama espressamente le norme in materia di credito ai consumatori del capo II del titolo VI del TUB, cosicché la disciplina consumeristica si applica integralmente. Ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021 l’art. 125-sexies del TUB, nella formulazione ratione temporis, va interpretato in senso conforme alla sentenza Lexitor. I principi della sentenza C-555/21 UniCredit Bank Austria non determinano alcun overruling della regola Lexitor, riferendosi ai soli crediti immobiliari residenziali. All’estinzione anticipata vanno pertanto rimborsati anche i costi up front, secondo il criterio della curva degli interessi, e i costi recurring, secondo la proporzionalità lineare.

Il Fatto

La ricorrente aveva stipulato in data 02.04.2020 un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione, estinto anticipatamente con decorrenza 30.04.2024. Insoddisfatta dell’interlocuzione con l’intermediario, si rivolge all’Arbitro chiedendo l’accertamento del diritto al rimborso degli oneri accessori, per complessivi € 785,56 oltre interessi legali dal giorno dell’estinzione.

L’intermediario, costituitosi, chiede in via preliminare la sospensione del procedimento in ragione di un rinvio pregiudiziale alla CGUE disposto dal Giudice di Pace di Palermo in un diverso giudizio, promosso dall’intermediario stesso contro una decisione ABF. In subordine eccepisce la carenza di legittimazione passiva sui costi di intermediazione, l’avvenuto rimborso di quanto dovuto e l’inapplicabilità della disciplina consumeristica alla cessione del quinto in virtù della specialità del D.P.R. n. 180/1950.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ritiene la materia regolata dall’art. 125-sexies del TUB, come modificato dall’art. 11-octies del D.L. n. 73/2021. Il testo novellato si applica ai soli contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021; per quelli anteriori valgono le disposizioni vigenti alla data di sottoscrizione, nel rispetto del diritto dell’Unione come interpretato dalla CGUE e fatte salve le norme civilistiche su indebito oggettivo e arricchimento senza causa. Il Collegio ricostruisce anche la riscrittura della norma intertemporale ad opera dell’art. 27 del D.L. n. 104/2023, seguita alla sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 2022, che ha limitato l’efficacia retroattiva della sentenza Lexitor sul richiamo alla normativa secondaria di Banca d’Italia. Anche la precedente formulazione dell’art. 125-sexies TUB va quindi letta in senso conforme alla sentenza Lexitor, come già osservato dal Collegio di Coordinamento ABF con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. Il contratto in esame è anteriore al 25 luglio 2021.

Sull’eccezione di sospensione il Collegio osserva che le Disposizioni ABF non prevedono ipotesi di sospensione per casi della specie, né ricorre una litispendenza in senso proprio, avendo il rinvio pregiudiziale riguardato un diverso giudizio.

Quanto alla specialità del D.P.R. n. 180/1950, il Collegio rileva che l’art. 6-bis, introdotto con il D. Lgs. n. 169/2012, stabilisce che alla cessione di quote di stipendio o pensione si applicano le norme in materia di credito ai consumatori del capo II del titolo VI del TUB. Il caso va dunque ricondotto all’art. 125-sexies TUB nella formulazione ratione temporis.

Sul secondo profilo, i principi della sentenza Lexitor non sono scalfiti dalla sentenza C-555/21 UniCredit Bank Austria. La differenza di regime rispetto ai crediti immobiliari si giustifica con la specificità dei contratti residenziali e con la ripartizione regolamentata dei costi, che consente di verificarne la connessione oggettiva alla durata. Il Collegio valorizza anche la Direttiva n. 2023/2225, non ancora applicabile, che prevede espressamente la riduzione dei costi non dipendenti dalla durata e già esauriti alla concessione.

Nel merito, le commissioni di attivazione e le provvigioni di intermediazione sono costi up front, da rimborsare con la curva degli interessi; la commissione di gestione è costo recurring, da rimborsare in proporzione lineare. Il Collegio liquida così € 129,17, € 387,52 e € 112,50, rilevando che nulla è stato restituito per le prime due voci e solo € 5 per la terza. Il ricorso è accolto in parte, con restituzione di € 624,00 oltre interessi dalla data del reclamo, contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e rimborso di € 20,00 alla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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