Buoni fruttiferi postali: prescrizione decennale dalla scadenza e competenza temporale dell’ABF (ABF Collegio di Bari n. 1902 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Per i buoni fruttiferi postali appartenenti a serie già emesse alla data di entrata in vigore del d.m. 19 dicembre 2000, e per i quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previgenti, il termine prescrizionale decennale decorre dalla data di scadenza del titolo e non dalla fine dell’anno solare in cui cessa la fruttuosità. La mancata consegna del foglio informativo al sottoscrittore non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione. L’ABF è temporalmente competente quando la causa petendi consista nell’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale e dei rendimenti, restando la prescrizione vicenda successiva del rapporto. Egli è altresì competente per materia, non essendo i buoni fruttiferi qualificabili come prodotti finanziari.
Il Fatto
La ricorrente, cointestataria di quattro buoni fruttiferi postali sottoscritti negli anni Novanta, ne chiede il rimborso con gli interessi maturati. Riferisce di essersi vista opporre il diniego dall’intermediario per l’intervenuta prescrizione e lamenta di non aver ricevuto alcun foglio informativo al momento della sottoscrizione, oltre ad essere stata rassicurata agli sportelli sulla validità dei titoli.
L’intermediario eccepisce in via preliminare l’incompetenza ratione temporis e ratione materiae dell’Arbitro, sostenendo che i buoni, in quanto prodotti della Cassa depositi e prestiti disciplinati da norme speciali, non ricadrebbero nel perimetro del T.U.B. Nel merito deduce la maturata prescrizione, richiamando la giurisprudenza del Collegio di Coordinamento sulla irrilevanza della mancata consegna del foglio informativo.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge l’eccezione di incompetenza temporale. Poiché il ricorso è stato presentato il 16/10/2025, esso può riguardare operazioni non anteriori al 16/10/2019. Richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4656/2022, si osserva che la causa petendi consiste nell’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti: la prescrizione, quale causa sopravvenuta di estinzione del credito, costituisce vicenda successiva inerente allo svolgimento del rapporto.
Anche l’eccezione di incompetenza per materia è rigettata. Sulla scorta della decisione n. 5674/2013 del Collegio di Coordinamento, i buoni fruttiferi non sono qualificabili come strumenti finanziari né come prodotti finanziari, stante la loro non cedibilità e non negoziabilità sul mercato monetario; l’art. 1 lett. u) T.U.F. esclude espressamente la qualifica di prodotto finanziario per i depositi bancari o postali.
Nel merito, la questione centrale è il dies a quo della prescrizione. I buoni rechino sul retro la dicitura “a termine” e la data di emissione, con l’indicazione che il titolo non riscosso cessa di essere fruttifero al compimento dell’ultimo periodo e che il rimborso va richiesto entro il termine di prescrizione. La serie “AD” prevede una durata di sette o undici anni; la serie “AE” una durata di dodici anni.
Il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6196/2024, che ha affermato come per le serie già emesse alla data di entrata in vigore del d.m. 19 dicembre 2000 si applichi l’art. 8 dello stesso decreto, che fissa la prescrizione decennale dalla data di scadenza del titolo. È respinta la lettura che colloca il dies a quo alla fine dell’anno solare in cui cessa la fruttuosità. Applicando tale principio, la prescrizione è maturata il 01/05/2015 e il 22/08/2018, mentre il reclamo è del 01/09/2025, dunque successivo.
Quanto alla lamentata violazione degli obblighi informativi, il Collegio rileva che la previsione sulla consegna del foglio informativo risale all’art. 3 d.m. 19/12/2000, mentre i buoni furono sottoscritti nel 1994 e nel 1996: l’ipotizzata violazione si colloca quindi fuori dal periodo di competenza temporale dell’Arbitro. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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