Segnalazione in SIC: prova del preavviso per presunzione da molteplici solleciti (ABF Collegio di Bari n. 2790 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimità della segnalazione in un sistema di informazioni creditizie presuppone il rispetto del presupposto sostanziale della veridicità dell’inadempimento e del presupposto formale del preavviso al cliente. Il preavviso richiesto dall’art. 4, comma 7, del Codice SIC mira a rendere edotto l’interessato delle conseguenze del perdurante inadempimento. Grava sull’intermediario l’onere di provare non solo l’invio della comunicazione, ma anche la sua effettiva ricezione da parte del cliente. In difetto di prova del tracciamento della spedizione, il Collegio può desumere l’avvenuta ricezione da una presunzione fondata sulla molteplicità delle comunicazioni inviate e sull’avvenuta regolarizzazione della posizione debitoria, anche con il pagamento delle spese per il ritardo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato con l’intermediario un prestito personale da rimborsare in ottantaquattro rate mensili. A fronte dei ritardi nei pagamenti, l’intermediario lo aveva segnalato nelle banche dati private. Il cliente ha contestato la segnalazione per mancanza del preavviso previsto dall’art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e dall’art. 125, comma 3, TUB, chiedendone la cancellazione e, in subordine, la rifusione delle spese legali.
L’intermediario ha sostenuto di aver inviato numerose lettere di sollecito contenenti il preavviso all’indirizzo indicato in contratto, rilevando che il ricorrente aveva più volte regolarizzato la posizione. Ha inoltre richiamato la raccomandata del 14.06.2024 con la decadenza dal beneficio del termine e il preavviso “a sofferenza” del 05.08.2024.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha escluso anzitutto ogni contestazione sul presupposto sostanziale: il ricorrente non ha contestato la veridicità dell’inadempimento, limitandosi a lamentare il vizio procedurale. La questione si è quindi concentrata sul presupposto formale, ossia sull’effettiva comunicazione preventiva.
Richiamato l’orientamento consolidato dell’Arbitro, il Collegio ha ribadito che spetta all’intermediario provare l’invio del preavviso e, ancor più, la sua ricezione effettiva. Le numerose lettere di sollecito prodotte, pur contenenti il preavviso, non erano assistite da prova del vettore adoperato né dal tracciamento della spedizione; le ricevute documentate riguardavano solo raccomandate del 2024, dunque successive alla segnalazione.
Il Collegio ha tuttavia valorizzato l’orientamento prevalente dei Collegi territoriali, che ammette il ricorso a una presunzione di avvenuta ricezione in presenza di circostanze concordanti. Nel caso concreto, la molteplicità delle comunicazioni inviate all’indirizzo contrattuale e l’avvenuta regolarizzazione della morosità, con pagamento degli interessi di mora, hanno costituito indizi idonei a fondare la presunzione.
La documentazione è stata quindi ritenuta sufficiente a provare il corretto invio delle lettere contenenti il preavviso. Il ricorso è stato pertanto non accolto, restando assorbita la domanda subordinata di rifusione delle spese legali.
Nota della Redazione
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