Segnalazione in CRIF al garante persona fisica: preavviso e onere della prova (ABF Collegio di Milano n. 3463 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il garante persona fisica, quando la segnalazione negativa in un sistema di informazione creditizia riguardi anche la sua posizione, ha diritto al preavviso, perché possa adempiere all’obbligazione solidale e scongiurare le conseguenze pregiudizievoli della segnalazione. Il preavviso è atto unilaterale recettizio ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c.: la sua effettiva ricezione condiziona la legittimità della segnalazione. L’invio mediante il servizio tNotice a un indirizzo di posta elettronica ordinaria prova il contenuto della comunicazione, ma non la sua ricezione, in assenza di conferma del destinatario. Il danno da segnalazione illegittima non è in re ipsa e deve essere provato, anche per presunzioni semplici, nel nesso causale e nella quantificazione.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di essere garante in un contratto di mutuo ipotecario stipulato il 28 luglio 2023 e intestato alla moglie. Apprende che dall’ottobre 2024 l’intermediario ha segnalato in CRIF i ritardi di pagamento senza inviargli alcun preavviso. Chiede la cancellazione delle segnalazioni e il risarcimento del danno da mancato accesso al credito, quantificato in € 338,14.

L’intermediario sostiene di aver adempiuto all’obbligo informativo e produce una missiva del 6 settembre 2024 inviata tramite tNotice all’indirizzo indicato nel documento di fideiussione del 31 maggio 2023, con avviso di giacenza del 9 settembre 2024 e restituzione al mittente per compiuta giacenza del 10 ottobre 2024. Eccepisce che il presupposto sostanziale della segnalazione non è contestato e che il danno non è provato.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto la legittimazione attiva del garante. Richiamando il proprio orientamento consolidato, rileva che quando la segnalazione negativa coinvolga anche il garante persona fisica, il preavviso deve essere inviato pure a lui, perché possa adempiere alle obbligazioni pecuniarie di cui è solidalmente responsabile. Il ricorrente è pertanto legittimato a contestare il difetto del presupposto formale della segnalazione che lo riguarda.

Passando al presupposto formale, il Collegio qualifica il preavviso come atto unilaterale recettizio ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c. e ne fa discendere che la ricezione effettiva condiziona la legittimità della segnalazione, richiamando il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 26 ottobre 2017 e l’art. 5, comma 6, Codice di Condotta del 12 settembre 2019.

La missiva del 6 settembre 2024 è stata inviata mediante tNotice a un indirizzo di posta elettronica ordinaria. Secondo l’orientamento dello stesso Collegio di Milano, quel servizio prova il contenuto della comunicazione, non l’effettiva ricezione: l’indirizzo di posta ordinaria, a differenza della PEC, non offre di per sé la prova della ricezione, e nel caso concreto manca una specifica conferma del destinatario.

Il Collegio aggiunge due rilievi. L’indirizzo usato per l’invio è quello risultante dal documento di fideiussione del 31 maggio 2023, mentre il ricorrente aveva eletto domicilio altrove in sede di stipula del mutuo e vi aveva trasferito la residenza l’11 aprile 2024, come documentato. Non vi è inoltre evidenza dell’invio cartaceo né della cartolina attestante la restituzione per compiuta giacenza. Il presupposto formale non è quindi assolto: le segnalazioni sono illegittime e l’intermediario deve cancellarle.

La domanda risarcitoria è invece respinta. Il danno da segnalazione illegittima non è in re ipsa e va provato dal ricorrente, anche mediante presunzioni semplici. Le evidenze prodotte — riduzione del plafond della carta di credito e rifiuto di apertura di un conto intestato a una società di cui è amministratore — non contengono alcun riferimento esplicito alle segnalazioni in CRIF. Manca così la prova del nesso causale e della quantificazione del pregiudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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