Borse-gioiello non sono oggetti preziosi, legittimo il divieto di vendita (TAR Toscana n. 457 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le “borse-gioiello”, per quanto pregiate e impreziosite da componenti in metallo prezioso, non sono inquadrabili nella categoria degli oggetti preziosi ai sensi dell’art. 1.1 dell’allegato XI del d.P.R. n. 150/2002 e dell’art. 37 del d.P.R. n. 150/2002. In tali oggetti le parti non metalliche possono esistere solo per ragioni tecniche o ornamentali, ovvero con funzione di completamento della parte in metallo prezioso. Quando invece la componente in materiale non pregiato costituisce la struttura portante dell’oggetto, secondo il comune apprezzamento la stessa non assume funzione servente del gioiello. Ne consegue la legittimità del provvedimento comunale che, in applicazione del regolamento per la tutela e il decoro del centro storico, vieta su Ponte Vecchio la vendita di prodotti diversi da quelli espressamente ammessi dall’art. 8 del regolamento medesimo.

Il Fatto

La società ricorrente, un’unica realtà imprenditoriale nata dall’unione di due storici marchi toscani dell’oreficeria e della pelletteria, apriva nel settembre 2022 un’attività di commercio al dettaglio su Ponte Vecchio a Firenze, esponendo gioielli, articoli di oreficeria e “borse-gioiello”. Nella SCIA del 9 maggio 2022 aveva dichiarato la categoria merceologica “orologi, articoli di gioielleria e argenteria”, assumendo la conformità al regolamento comunale.

A seguito di segnalazioni di altri commercianti e dell’associazione di categoria, il Comune avviava un procedimento di verifica e adottava il provvedimento prot. n. 113037 del 5 aprile 2023, con cui vietava la vendita delle borse perché ritenute oggetti non rientranti nelle categorie ammesse dall’art. 8 del regolamento, che consente su Ponte Vecchio solo il commercio di oggetti preziosi, orologi, oggetti d’arte, cose antiche, antiquariato, numismatica e filatelia. La società impugnava il divieto davanti al TAR Toscana, deducendo l’illegittimità dell’interpretazione restrittiva della nozione di oggetti preziosi, il difetto di proporzionalità e la carenza istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto un rapporto di pregiudizialità tra i motivi: il secondo e il terzo presuppongono che le borse-gioiello siano astrattamente riconducibili agli oggetti preziosi. L’esame del primo motivo assume quindi carattere assorbente, poiché il suo eventuale rigetto rende inutile lo scrutinio delle censure ulteriori e comporta il rigetto dell’intero ricorso.

Nel merito, il TAR ritiene il primo motivo infondato. La normativa richiamata dalla stessa ricorrente depone in senso contrario alla sua tesi. L’art. 1.1 dell’allegato XI del d.P.R. n. 150/2002 definisce oggetto in metallo prezioso qualsiasi articolo di gioielleria, oreficeria, argenteria o orologeria, ovvero qualsiasi altro oggetto costituito in tutto o in parte da metalli preziosi o loro leghe. La precisazione “in parte” ammette componenti non metalliche o in metallo comune solo per ragioni tecniche o ornamentali.

L’art. 37 del d.P.R. n. 150/2002 conferma il criterio: le parti in materiale diverso, quali cuoio, legno, avorio o altri, devono avere funzione di completamento della parte in metallo prezioso, cui sono fissate con adesivi o collegamenti visibili. Per il Collegio una borsa, per quanto già pregiata e ulteriormente impreziosita da un gioiello, presenta nelle componenti in pelletteria la propria struttura portante, che è ciò che la rende tale. Secondo il comune apprezzamento, tale struttura non può assumere funzione servente del gioiello, né per ragioni tecniche o ornamentali né di completamento delle parti in metallo prezioso.

Da qui la conclusione che le borse-gioiello non sono assimilabili agli oggetti preziosi e che il provvedimento comunale è legittimo. Il ricorso viene respinto in applicazione del principio di pregiudizialità del primo motivo, che assorbe ogni altra censura. Le spese di lite sono integralmente compensate tra tutte le parti, in considerazione della peculiarità della questione trattata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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