Foglio di via obbligatorio e revoca del divieto di dimora (TAR Toscana n. 458 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il foglio di via obbligatorio di cui all’art. 2 d.lgs. n. 159/2011 presuppone la contemporanea sussistenza di un elemento soggettivo, dato dall’appartenenza del destinatario a una delle categorie dell’art. 1 del medesimo decreto, e di un elemento oggettivo, costituito dalla pericolosità per la sicurezza pubblica, oltre alla presenza in luoghi estranei a quello di residenza. La misura deve fondarsi su circostanze concrete, provate e valutate nel complesso, significative e concludenti ai fini del giudizio di pericolosità sociale. Il giudizio di pericolosità non può essere sostenuto da un presupposto fattuale già venuto meno, come la revoca della misura cautelare del divieto di dimora, né da precedenti genericamente richiamati e privi di riscontro istruttorio. Il difetto di motivazione e di istruttoria determina l’annullamento del provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Questore di Prato gli ha imposto il divieto di ritorno nella provincia per un anno, senza autorizzazione dell’Autorità di P.S., durante il periodo di vigenza della misura cautelare del divieto di dimora disposta dall’Autorità giudiziaria.

Con un unico motivo ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per assenza del presupposto dell’attualità della pericolosità sociale: al momento della notifica la misura cautelare del divieto di dimora era già stata revocata. Il ricorrente ha inoltre evidenziato di avere un solo precedente di condanna, di non avere altri procedimenti pendenti e di non trarre sostentamento da attività delittuose. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa sul foglio di via obbligatorio. La misura, pur espressione di valutazioni discrezionali e pur non richiedendo la prova dell’avvenuta commissione di reati, esige la compresenza del profilo soggettivo e di quello oggettivo, secondo il principio affermato da TAR Marche, Sez. I, n. 499 del 2023.

La tipizzazione normativa della misura è fortemente caratterizzata in termini penalistici: entrambi i profili vanno ricostruiti attingendo al vissuto criminale dell’interessato, nei pregressi e nelle prognosi, e analizzando il potenziale offensivo delle condotte criminose alle quali risulti dedito, con una precisa direzionalità lesiva rispetto ai beni esposti a pregiudizio, come chiarito da TAR Campania, Sez. V, n. 3642 del 2023, Cons. Stato, Sez. III, n. 3108 del 2022 e TAR Lombardia, Sez. I, n. 2064 del 2022.

Occorrono quindi circostanze concrete, provate e complessivamente significative, con motivata indicazione dei comportamenti e degli episodi dai quali emerga oggettivamente un’apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose, secondo TAR Abruzzo, Sez. I, n. 414 del 2022.

Applicando tali principi il Tribunale rileva un difetto di motivazione e di istruttoria. È circostanza incontestata che alla data della notifica la misura cautelare del divieto di dimora era già stata revocata, in conseguenza dell’intervenuta condanna a quattro mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa con sospensione condizionale della pena, per la cessione di un’unica dose di sostanza stupefacente, con pena sospesa ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Tale condotta, unitamente alla successiva condanna, è rimasta l’unica a carico del ricorrente.

Dalla documentazione e dalla relazione dell’Amministrazione non è dato evincere quali siano gli ulteriori precedenti specifici e di polizia, genericamente citati, che avrebbero concorso al giudizio di pericolosità e a ritenere la condotta frutto di reiterazione. Non trovano pertanto riscontro le affermazioni sul soggetto socialmente pericoloso e dedito ai proventi di attività delittuose. Il ricorrente ha al contrario documentato regolare domicilio, regolare soggiorno per domanda di protezione internazionale e una promessa di assunzione nella provincia. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del provvedimento e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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