Budget di salute con obbligo di accantonamento dello 0,2% (TAR Sicilia n. 3405 del 16.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo delle Aziende Sanitarie Provinciali siciliane di accantonare lo 0,2% del bilancio aziendale per l’implementazione del budget di salute e l’elaborazione dei progetti terapeutici individualizzati discende direttamente dall’art. 24 l.r. n. 17/2019 e decorre dal momento di entrata in vigore della stessa legge. Il potere dell’Amministrazione è sul punto vincolato, non residuando alcun margine di discrezionalità in ordine al momento di attuazione della misura. È pertanto illegittima la delibera aziendale che recepisce le linee guida regionali limitando l’accantonamento alla sola decorrenza dall’anno 2022. La circostanza che l’accantonamento sia comunque avvenuto negli esercizi pregressi costituisce fatto estintivo della pretesa, il cui onere probatorio grava sull’Amministrazione, e rileva solo ai fini dell’effetto conformativo della sentenza, non della legittimità dell’atto impugnato.

Il Fatto

Un’associazione senza scopo di lucro composta da persone affette da disturbi psichici e loro familiari ha impugnato, previa trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, la deliberazione del Direttore Generale dell’ASP di Siracusa di recepimento delle linee guida regionali in materia di progetti terapeutici individualizzati e budget di salute.

La doglianza investe la parte in cui la delibera prevede l’accantonamento dello 0,2% del bilancio aziendale con decorrenza dal 2022 anziché dal mese di ottobre 2019. L’ASP si è costituta eccependo in via preliminare la mancata impugnazione del decreto assessoriale e la carenza di interesse, e nel merito la correttezza della lettura annuale dell’obbligo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Quanto al decreto assessoriale, esso non è lesivo ma conferma la tesi attorea: l’art. 2 impone ai Direttori Generali di dare compiuta applicazione all’art. 24 l.r. n. 17/2019, e le linee guida precisano che gli accantonamenti vanno fatti per il 2019 per la frazione temporale successiva all’emanazione della legge e dal 2020 annualmente.

Sull’interesse a ricorrere, il Tribunale valorizza le finalità statutarie dell’associazione, volta a promuovere i progetti terapeutici individualizzati e le politiche pubbliche di salute mentale. Il mancato accantonamento per le annualità antecedenti al 2022 ha prodotto un mancato indirizzamento di risorse e il carattere trascorso degli esercizi non rende l’interesse non attuale. L’effetto conformativo dell’accoglimento impone all’Amministrazione di accantonare la quota anche con riferimento agli anni in cui l’adempimento è mancato, salva la riformulazione dei bilanci già chiusi.

La delibera impugnata non è atto di predisposizione del bilancio 2022, ma atto di attuazione della normativa regionale: ben avrebbe potuto riferirsi anche alle annualità precedenti. Nel merito, l’unica interpretazione possibile dell’art. 24 l.r. n. 17/2019 è quella che impone l’accantonamento sin dall’entrata in vigore della legge.

Il potere vincolato esclude ogni discrezionalità sul quando. Irrilevante, in senso opposto, l’allegazione dell’ASP circa accantonamenti già effettuati nel triennio 2019-2021: si tratta di fatto estintivo, il cui onere probatorio spetta all’Amministrazione e non alla ricorrente, e comunque tale circostanza rileverebbe solo sui provvedimenti successivi. La delibera è annullata nella parte in cui fissa la decorrenza dal 2022, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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