Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta nel silenzio dell’ente locale (TAR Sicilia n. 3406 del 16.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale, ritualmente notificato all’amministrazione, non sia stato eseguito nel termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 della legge n. 669/1996. L’amministrazione inadempiente ha l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del giudicato. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La previsione del meccanismo surrogatorio rende non necessaria la condanna dell’ente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., perché è già apprestato un rimedio di rapida eliminazione dell’inerzia.
Il Fatto
Un avvocato ottiene dalla Corte di appello di Catania un decreto ingiuntivo con cui viene ingiunto a un Comune il pagamento del compenso professionale, oltre accessori e spese della procedura. L’ente propone opposizione, che viene rigettata con ordinanza della stessa Corte, con condanna dell’amministrazione alle spese di giudizio.
Entrambi i provvedimenti sono notificati al Comune, che non esegue. Il creditore propone allora ricorso al TAR per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo che sia ordinato all’ente il pagamento delle somme e che sia nominato un commissario. Il Comune, ritualmente intimato, non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in primo luogo la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.. I titoli azionati sono passati in giudicato e sono stati ritualmente notificati all’amministrazione, con decorrenza del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 della legge n. 669/1996.
Su questo punto la motivazione è netta sul piano dell’onere probatorio: l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali. Il silenzio dell’ente, non costituito, non vale a dimostrare l’avvenuto adempimento.
Accertata l’inerzia, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nei titoli entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel dirigente dell’ufficio regionale competente in materia di chiusura delle liquidazioni, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo ufficio in possesso della necessaria professionalità, autorizzato all’uso del mezzo proprio e al compimento di tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Il Collegio esamina poi l’ulteriore domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la rigetta. La ragione è di coerenza sistematica: la previsione del meccanismo surrogatorio alla scadenza dei sessanta giorni concessi all’ente rende non necessaria la condanna ai sensi della disposizione citata, essendo già previsto un rimedio di rapida eliminazione dell’inerzia. La tutela del creditore resta così affidata all’esecuzione in forma specifica e all’intervento del commissario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente, con rimborso delle spese generali nella misura del quindici per cento, oltre IVA e CPA. Il compenso eventualmente spettante al commissario sarà determinato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 e posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
Nota della Redazione
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