Condono edilizio in area vincolata e silenzio assenso sul nulla osta paesaggistico (TAR Sicilia n. 2040 del 27.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In area soggetta a vincolo paesaggistico il terzo condono edilizio non è ammesso quando le opere siano state realizzate dopo l’imposizione del vincolo e non rientrino tra quelle di minore rilevanza, anche se il vincolo non comporti inedificabilità assoluta. L’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, richiamato dall’art. 24 l.r. sic. n. 15/2004, pone un limite sostanziale alla sanatoria che la Corte cost. n. 252/2022 ha qualificato come norma di grande riforma economico-sociale. Il silenzio assenso in materia edilizia è strumento di semplificazione e non di liberalizzazione: non si perfeziona con il solo decorso del tempo, ma richiede la sussistenza di tutti i presupposti sostanziali del titolo. Il parere negativo della Soprintendenza, ove reso su istanza priva dei requisiti di sanabilità, è vincolato e non richiede la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990.
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto nel 2004 la concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 d.l. n. 269/2003 per due interventi di ampliamento realizzati su un immobile gravato da vincolo architettonico e paesaggistico. Trattandosi di area vincolata, nel 2013 la stessa ha richiesto alla Soprintendenza il nulla osta paesaggistico. Nelle more, l’immobile è stato donato a un terzo, oggi ricorrente.
Con provvedimento del 31 agosto 2023 la Soprintendenza ha espresso parere negativo e ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi. La ricorrente ha impugnato il diniego deducendo la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e la maturazione del silenzio assenso sull’istanza di nulla osta ai sensi dell’art. 17, comma 6, l.r. n. 4/2003, con conseguente necessità di un provvedimento di autotutela. L’Amministrazione ha resistito deducendo l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina del terzo condono in Sicilia, regolato dall’art. 24 l.r. n. 15/2004, che richiama integralmente l’art. 32 d.l. n. 269/2003. La lettera d) del comma 27 esclude la sanatoria per le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici, qualora il vincolo sia stato istituito prima dell’esecuzione delle opere. La giurisprudenza richiamata esige il concorso congiunto di quattro condizioni, tra cui la conformità urbanistica, la minore rilevanza dell’abuso e il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
Il Tribunale richiama la Corte cost. n. 252/2022, che ha dichiarato illegittima la norma interpretativa regionale del 2021. Da quella pronuncia ricava che il rinvio dell’art. 24 l.r. n. 15/2004 concerne anche i limiti sostanziali della sanatoria, e che il carattere ostativo del vincolo opera pure quando non comporti inedificabilità assoluta. Le previsioni statali sulle tipologie non condonabili sono norme di grande riforma economico-sociale. Su questa base è stata emanata la circolare dipartimentale n. 2/2022, applicata nel provvedimento impugnato.
Nel caso concreto le opere rientrano nella tipologia 1, insistono su area di notevole interesse pubblico e sono state realizzate dopo la decorrenza del vincolo. La tesi della condonabilità è dunque infondata. Quanto al silenzio assenso, la fattispecie dell’art. 17, comma 6, l.r. n. 4/2003 riguarda le istanze del primo e del secondo condono, e il procedimento speciale di definizione ivi previsto non risulta attivato.
Il Collegio aggiunge che il silenzio assenso in materia edilizia non si perfeziona con il mero decorso del tempo, ma richiede tutti i presupposti sostanziali del titolo; va escluso quando l’istanza di condono difetti dei requisiti per l’accoglimento. Non essendo configurabile un atto di autotutela, cade anche la censura sui relativi presupposti. Quanto alla sopravvenienza della Corte cost. n. 252/2022, il procedimento paesaggistico non era concluso: non opera quindi alcun rapporto esaurito e la Soprintendenza ha legittimamente esercitato il potere.
Infine, in assenza dei presupposti di sanabilità, il parere reso assume carattere vincolato e non richiede la previa comunicazione dei motivi ostativi. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della domanda.
Nota della Redazione
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