L’assessore regionale titolare di carta di credito non è agente contabile (Cass. civ. Sez. Un. n. 20712 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualità di agente contabile, presupposto per l’attivazione del giudizio di conto e per la giurisdizione della Corte dei conti, richiede un fondamento normativo che tipizzi la figura, non potendo essere desunta dal solo maneggio del denaro pubblico. In particolare, l’assegnazione di una carta di credito a un componente della Giunta regionale non determina di per sé l’obbligo della resa del conto giudiziale, quando la normativa regionale attribuisca espressamente detta qualifica all’economo dell’ente, sul quale grava il relativo obbligo di rendicontazione. La gestione contabile si distingue dall’attività di amministrazione e dal potere di spesa: solo la prima, in quanto momento esecutivo della gestione finanziaria, fonda l’obbligo di rendere il conto.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Corte dei conti per la Liguria attivava il giudizio di resa del conto nei confronti di un componente della Giunta regionale, ritenuto agente contabile per aver utilizzato, in qualità di Assessore, le carte di credito regionali a lui intestate per sostenere spese di rappresentanza e di servizio.
Il giudice designato emetteva decreto di citazione per la resa del conto giudiziale. L’opposizione dell’interessato, che sosteneva l’insussistenza dell’obbligo e la conseguente giurisdizione contabile, veniva rigettata dalla Sezione Giurisdizionale regionale, che qualificava il titolare della carta come agente contabile per il maneggio della provvista finanziaria. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Assessore, con il controricorso adesivo della Regione Liguria.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso, circoscrivendo il sindacato della Corte sulle decisioni della Corte dei conti ai limiti esterni della giurisdizione, ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost. Hanno tuttavia ritenuto il ricorso ammissibile, essendo denunciato l’eccesso di potere giurisdizionale per erronea qualificazione del ricorrente come agente contabile.
Nel merito, la Corte ha escluso che i precedenti riguardanti i presidenti dei gruppi consiliari possano avere efficacia pregiudiziale, atteso il ruolo di amministrazione attiva proprio dell’Assessore. Ha quindi esaminato il quadro normativo, richiamando l’art. 74 del r.d. n. 2440/1923 e l’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che descrivono gli agenti contabili e i contabili di fatto, nonché la giurisprudenza costituzionale che riconduce la materia alla tutela del pubblico denaro ex art. 103, comma 2, Cost..
La Corte ha condiviso l’approccio che rifugge da soluzioni aprioristiche, imponendo una puntuale disamina della normativa di riferimento, soprattutto regionale, nel rispetto dell’autonomia organizzativa degli enti. Ha ricordato che le Sezioni Riunite della Corte dei conti (n. 30/2014) e la giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 7390/2007) hanno affermato che gli agenti contabili sono figure tipizzate, formalmente investite dalla legge o dai regolamenti interni, e che il giudizio di conto non può essere uno strumento per individuare i soggetti preposti al maneggio dei beni.
Nella specie, né il d.m. n. 701/1996 né i regolamenti regionali n. 3/2012 e n. 7/2016 attribuiscono al titolare della carta di credito la qualifica di agente contabile, essendo essa espressamente conferita all’economo della Giunta regionale, il quale presenta il rendiconto trimestrale e il conto giudiziale annuale. La formalità dell’assegnazione della carta esclude la figura dell’agente contabile di fatto, mentre il ricorso al sub-agente contabile contravviene all’esigenza di tipizzazione. La preoccupazione di depauperamento del controllo sui flussi di spesa, ha concluso la Corte, trova correttivo nell’efficace attivazione della responsabilità erariale. I primi due motivi sono stati pertanto accolti, assorbito il terzo, con dichiarazione del difetto di giurisdizione della Corte dei conti e cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
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Nota della Redazione
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