Caducazione della sentenza esecutiva e giudizio di ottemperanza tributario (Cass. civ. Sez. V n. 7648 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese di lite nel processo tributario, la caducazione della sentenza posta in esecuzione — anche per effetto dell’annullamento in appello e della rimessione della causa al primo giudice — fa venir meno il presupposto dello stesso giudizio di ottemperanza. Il giudice dell’ottemperanza rileva d’ufficio tale sopravvenienza, senza che ciò arrechi pregiudizio alle prerogative difensive delle parti, prescindendo dalle relative allegazioni e produzioni. La circostanza che la sentenza di appello sia cronologicamente contestuale non esclude che essa sia logicamente antecedente rispetto alla decisione sull’ottemperanza. La proposizione medio tempore del ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello non giustifica la sospensione del giudizio di ottemperanza dopo la caducazione del titolo posto in esecuzione.
Il Fatto
Un difensore antistatario ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio, in controversia sull’ottemperanza a una pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Roma, aveva rigettato il ricorso. La decisione di primo grado aveva condannato il Comune alla rifusione delle spese giudiziali con distrazione in favore del difensore.
Il rigetto era stato determinato dalla sopravvenuta sentenza di appello che, in altro giudizio, aveva riformato la pronuncia di prime cure e rimesso la causa al primo giudice per l’omessa integrazione del contraddittorio. Il Comune è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, per la loro stretta connessione, e li ritiene entrambi infondati. Il ricorrente lamentava, da un lato, che il giudice dell’ottemperanza non avesse tenuto conto dell’annullamento della sentenza di primo grado e della rimessione al giudice di prime cure; dall’altro, di non aver sospeso il procedimento in attesa dell’esito della prosecuzione del giudizio di merito.
Il Collegio ricostruisce la disciplina delle spese nel processo tributario. Dopo la novella di cui al d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, le sentenze di condanna dell’amministrazione finanziaria al pagamento delle spese in favore del contribuente costituiscono immediatamente titolo esecutivo in relazione a tale capo. Ai sensi dell’art. 69, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il pagamento deve avvenire nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, secondo le modalità dell’art. 38 del medesimo decreto.
In caso di mancata esecuzione, il contribuente può promuovere il giudizio di ottemperanza senza necessità di formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza. La disciplina diverge da quella relativa alla condanna in favore dell’amministrazione finanziaria che, ai sensi dell’art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 546/1992, può procedere alla riscossione solo dopo il passaggio in giudicato.
Richiamando Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11286, la Corte ribadisce che le somme dovute a titolo di spese possono essere richieste con l’ottemperanza, restando salva la facoltà di adempimento spontaneo fino all’emissione del provvedimento attuativo. Nella specie, il giudice del merito ha correttamente rigettato il ricorso, poiché la decisione contenente la statuizione sulle spese era stata annullata in appello con rimessione al primo giudice.
Il Collegio sottolinea che la caducazione della sentenza messa in esecuzione fa venir meno il presupposto del giudizio di ottemperanza. Il rilievo d’ufficio di tale sopravvenienza, da parte dello stesso giudice che ha contestualmente pronunciato sull’appello, è doveroso e non pregiudica le prerogative difensive, prescindendo dalle allegazioni delle parti. La sentenza di appello, pur cronologicamente contestuale, è logicamente antecedente. Il ricorso è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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