Abusi maggiori in zona vincolata non condonabili nemmeno con vincolo relativo (TAR Sardegna n. 60 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le opere abusive riconducibili alle tipologie 1, 2 e 3 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, realizzate su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, non sono suscettibili di sanatoria ai sensi del terzo condono, a nulla rilevando che il vincolo sia relativo anziché assoluto e che gli interventi risultino conformi agli strumenti urbanistici. Nelle aree vincolate la sanatoria resta circoscritta agli interventi minori di cui ai numeri 4, 5 e 6 del medesimo allegato, previo parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela. Il diniego di condono non integra violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, poiché non esiste un diritto assoluto alla sanatoria e la tutela del paesaggio prevale sul diritto di proprietà. Il Piano Territoriale Paesistico è atto generale: la sua efficacia dipende dalla pubblicità legale, non dalla notifica individuale.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un edificio ricadente nel Piano Territoriale Paesistico “Molentargius – Monte Urpinu” e in zona urbanistica H del P.U.C. di Cagliari, presentava istanza di condono per la sopraelevazione del fabbricato, dopo una prima sanatoria relativa al piano seminterrato.

Il Comune di Cagliari negava la sanatoria, rilevando che le opere insistevano in area già vincolata per effetto del D.M. 24 marzo 1977 e ricompresa nel P.T.P., che prevede inedificabilità assoluta. Il diniego escludeva l’appartenenza dell’intervento alle opere minori condonabili ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003. Il ricorrente impugnava il provvedimento dinanzi al TAR, che respingeva il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio fa applicazione del principio della ragione più liquida, prescindendo dalle eccezioni in rito e affrontando il merito. Quanto alla pretesa illegittimità del P.T.P. per difetto degli adempimenti pubblicitari, il Tribunale osserva che gli artt. 4 e 5 della legge n. 1497/1939 escludono l’applicazione delle formalità richiamate quando il piano non sia approvato unitamente agli elenchi dei beni. La zona risultava già vincolata per effetto della dichiarazione di notevole interesse pubblico, e il piano era stato depositato per tre mesi nelle segreterie comunali: l’iter è quindi corretto.

Nessuna lesione dell’affidamento deriva dal ritardo nella pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, poiché la pubblicazione sul BURAS costituisce condizione di efficacia legale del piano. Richiamando Cons. Stato n. 2292/2019 e Cons. Stato n. 8768/2024, il Collegio ribadisce che il lungo tempo trascorso non radica alcun affidamento sulla favorevole conclusione della sanatoria. Parimenti infondate sono le censure sull’omessa intesa con le amministrazioni statali, estranee all’ambito applicativo delle norme invocate, e sulla mancata notifica individuale, poiché il P.T.P. è atto generale soggetto a pubblicità legale (Cons. Stato n. 7036/2024).

Il Collegio esclude poi che la legge n. 431/1985 e la l.r. n. 45/1989 abbiano determinato la disapplicazione automatica del piano, mancando l’adeguamento richiesto. Nel merito del condono, il Tribunale conferma l’orientamento secondo cui, in zona vincolata, sono sanabili solo gli abusi formali e non le nuove costruzioni o gli ampliamenti con aumento di volumetria. Richiamando Cons. Stato n. 8103/2024, si afferma che gli abusi maggiori non sono condonabili anche quando il vincolo sia relativo e gli interventi conformi agli strumenti urbanistici. Il diniego è pertanto legittimo, così come la trattazione separata delle due pratiche di condono, non essendo le stesse interdipendenti.

Infine, la doglianza fondata sull’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU è respinta: il terzo condono soffre limiti stringenti nelle aree vincolate e non esiste un diritto alla sanatoria degli abusi. La tutela del paesaggio, quale valore costituzionalmente garantito, prevale sul diritto di proprietà, senza che ciò integri violazione del principio di proporzionalità. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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