Calcolo settimane assegno ordinario FIS su base settimanale non giornaliera (TAR Sicilia n. 2931 del 29.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il limite di durata dei trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, previsto dall’art. 8 del D.L. n. 41/2021 e dall’art. 11 del D.L. n. 146/2021, si computa in settimane di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, non sommando le singole giornate di integrazione effettivamente fruite. L’INPS non può respingere la domanda convertendo le settimane in giorni e ricavandone un residuo frazionario. In caso di rigetto della domanda di integrazione presentata dall’impresa, i lavoratori dipendenti non assumono la qualità di controinteressati, ma di cointeressati rispetto all’impresa ricorrente, cosicché il loro mancato contraddittorio non inficia la regolarità del giudizio. Il Ministero della Giustizia, estraneo all’esercizio di poteri amministrativi in materia, difetta di legittimazione passiva.

Il Fatto

La società ricorrente opera nel settore dei servizi di telecomunicazione in appalto e dell’organizzazione di eventi di spettacolo. Nell’anno 2021, per l’emergenza epidemiologica da covid-19, ha presentato otto domande di accesso al fondo di integrazione salariale con la causale dell’art. 8 del D.L. n. 41/2021, per un totale di ventotto settimane, tutte accolte dall’INPS.

Esaurite le ventotto settimane, la società ha chiesto l’ulteriore periodo di tredici settimane previsto dal D.L. n. 146/2021, presentando domanda per due settimane dal 18.10.2021 al 30.10.2021. L’INPS ha respinto l’istanza rilevando una disponibilità residuale di 2,57 settimane, calcolata sommando le singole giornate di sospensione. La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, lamentando l’errore di calcolo e la violazione della normativa e delle circolari INPS.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto due questioni preliminari. Accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, formulata oralmente in udienza, per la totale mancanza di poteri amministrativi esercitati dall’ente, che viene estromesso dal giudizio.

Quanto alla regolarità del contraddittorio, l’INPS aveva eccepito la mancata evocazione dei dipendenti quali controinteressati, richiamandosi a due pronunce della Cassazione civile secondo cui, in caso di illegittima sospensione del rapporto, i dipendenti hanno diritto alla retribuzione piena. Il TAR ritiene il richiamo inconferente, perché quelle decisioni riguardano l’ipotesi di riduzione dell’attività disposta senza il rispetto dei canoni procedurali degli artt. 4 e ss. della L. n. 223/1991.

Il Collegio qualifica invece i lavoratori come cointeressati e non come controinteressati, aderendo al precedente del TAR Puglia-Lecce, Sez. II, n. 440 del 1997, secondo cui nel ricorso dell’impresa avverso la revoca del trattamento di integrazione salariale i dipendenti sono cointeressati con l’impresa alla rimozione dei provvedimenti che pregiudicano la loro aspettativa. La conclusione è avvalorata dalla considerazione che, in assenza di integrazione, l’impresa potrebbe procedere a licenziamenti collettivi ex art. 24 della L. n. 223/1991, con perdita dell’intero trattamento retributivo.

Nel merito, il TAR condivide la censura della società. Il secondo comma dell’art. 8 del D.L. n. 41/2021 e il primo comma dell’art. 11 del D.L. n. 146/2021 fissano la durata in ventotto e tredici settimane. Anche gli atti di indirizzo dell’INPS, segnatamente la circolare n. 99 dell’8.07.2021 e la circolare n. 72 del 29.04.2021, fanno riferimento alle settimane di sospensione e non all’orario settimanale o alle giornate.

Il provvedimento di rigetto è pertanto illegittimo e il ricorso è accolto, con annullamento dell’atto impugnato e salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione in conformità alla sentenza. L’INPS è condannato alla refusione delle spese di lite, liquidate in 2.000,00 euro oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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