L’ordine di demolizione del manufatto abusivo chiude il permesso di costruire scaduto (TAR Trentino-Alto Adige n. 162 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La concessione edilizia in sanatoria che impone, quale condizione del titolo, la demolizione del manufatto non ultimato persegue legittimamente la chiusura dell’atto autorizzativo scaduto e non apre una nuova valutazione di sostenibilità del fabbricato. La decadenza del titolo edilizio per inutile decorso del termine di ultimazione opera anche per i provvedimenti rilasciati nella vigenza della legge provinciale precedente, quando la legge sopravvenuta richiama ogni titolo abilitativo. L’ordine di demolizione conseguente ha natura vincolata e non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento. La ratio di sicurezza pubblica, ove pure enunciata come argomento aggiuntivo, non inficia una misura comunque fondata sulla abusività edilizia.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola composta da due masi chiusi in province diverse, aveva ottenuto nel 2011 una concessione edilizia per demolire e ricostruire il fabbricato rustico del maso di Feldthurns, con espressa previsione dell’abbattimento del vecchio edificio. L’abbattimento non era avvenuto e la concessione, già prorogata nel 2014, era scaduta.
Nel 2024 l’interessato chiese la legalizzazione dell’atto edilizio non concluso. Il Comune rilasciò la concessione in sanatoria con la prescrizione di demolire il vecchio fabbricato e, subito dopo, emanò l’ordine di abbattimento. Il ricorrente ha impugnato entrambi gli atti davanti al TAR, dolendosi della mancata valorizzazione delle superfici del secondo maso per il calcolo del fabbisogno e della mancanza del preavviso procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il giudice amministrativo respinge tutti e quattro i motivi. Sul primo osserva che la questione non è misurare la razionalità della conservazione, ma portare a conclusione l’atto edilizio del 2011: art. 37, secondo comma, legge prov. n. 9/2018 disciplina la nuova costruzione, non la chiusura di un titolo risalente. La demolizione era condizione espressa del provvedimento autorizzativo, come dimostra la stessa denominazione del progetto.
Nessuna rivalutazione era dovuta, perché l’amministrazione ha motivato che il trasporto di fieno su circa 30 km non integra una conduzione razionale del maso di Feldthurns e che il fabbisogno va calcolato solo su tale sede, considerata anche l’eccedenza di bestiame rispetto ai parametri originari. I rilievi tecnici sono giudicati logici e sufficienti.
Il TAR aggiunge un’assorbente considerazione sull’interesse: dopo il ricorso il ricorrente ha ottenuto una nuova concessione per il secondo maso, autocertificando che le superfici ivi coltivate non erano già state utilizzate in altro Comune. Le stesse superfici non possono quindi sorreggere due interventi: il motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sul secondo motivo la Corte richiama l’art. 88, decimo comma, legge prov. n. 9/2018 e l’art. 75 della stessa legge: la decadenza colpisce il titolo non eseguito e il richiamo alla “concessione edilizia” comprende anche i titoli rilasciati sotto la previgente legge prov. n. 13/1997. L’ordine di demolizione ha carattere vincolato e, secondo l’orientamento richiamato, non esige la comunicazione di avvio, tanto più che l’interessato ha esposto le proprie ragioni in sede di sanatoria.
Sul quarto motivo il Collegio rileva che la ratio di sicurezza è solo uno degli argomenti della motivazione, che poggia in via principale sull’abusività edilizia: la misura resta valida anche prescindendo dalla pericolosità del fabbricato. Il ricorso è respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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