Gara con mero rinvio al decreto sui CAM è illegittima (Cons. Stato n. 7148 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023 impone alle stazioni appaltanti di inserire nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi. Tale obbligo non è assolto mediante un rinvio meramente formale al decreto ministeriale di adozione dei CAM. Il mancato recepimento dei CAM integra la violazione di una prescrizione imperativa, ma non determina di regola un’onere di immediata impugnazione del bando: il vizio manifesta la propria lesività con l’aggiudicazione, salvo che la lacuna precluda in concreto la formulazione dell’offerta. L’operatore economico è titolare di un interesse strumentale alla riedizione della gara e può impugnare l’aggiudicazione deducendo l’illegittimità della lex specialis.

Il Fatto

Un’azienda ospedaliera universitaria aggiudicava la procedura aperta per il servizio di pulizia e sanificazione degli edifici del complesso ospedaliero a un raggruppamento temporaneo di imprese. Un consorzio cooperativo, collocatosi al decimo posto della graduatoria, impugnava davanti al TAR Campania l’aggiudicazione, i verbali e l’intera legge di gara.

Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023 e del d.m. n. 51 del 2021: la documentazione di gara richiamava i criteri ambientali minimi solo formalmente, senza recepirne le specifiche tecniche e le clausole contrattuali, prevedeva prodotti monouso e sistemi di lavaggio con mop e secchi differenziati in contrasto con i CAM e ometteva criteri ambientali premianti. Il TAR accoglieva il ricorso e annullava l’intera procedura. Proponeva appello l’aggiudicataria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo, con cui l’appellante sosteneva l’onere di immediata impugnazione del bando. Il riferimento è ai principi dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2018: l’impugnazione immediata della lex specialis costituisce evenienza eccezionale, limitata alle clausole immediatamente escludenti o idonee a determinare una lesione attuale, concreta e diretta. Il mancato recepimento dei CAM, pur integrando la violazione di una prescrizione imperativa, non preclude di regola la partecipazione e non impedisce di presentare un’offerta. La lesione si concretizza con l’aggiudicazione, donde l’interesse strumentale alla riedizione della gara.

La Corte sottolinea che la disciplina dei CAM non tutela solo interessi concorrenziali individuali, ma persegue finalità ambientali di rango costituzionale ed eurounitario, garantite anche mediante forme di private enforcement. L’approccio casistico non anticipa la tutela, ma verifica se il vizio abbia inciso sulla possibilità stessa di formulare l’offerta. Nella specie, le plurime offerte pervenute dimostrano che il rinvio al decreto non aveva escluso la partecipazione. I principi di risultato, fiducia e buona fede non possono introdurre per via interpretativa nuove ipotesi di decadenza processuale, né un obbligo generalizzato di contestazione preventiva.

Il secondo motivo è infondato. L’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023 e l’art. 83, comma 2 richiedono che i CAM siano inseriti nella documentazione di gara e che il bando li indichi. Il Collegio conferma l’orientamento secondo cui i CAM rappresentano elementi essenziali dell’offerta o parametri di punteggio premiale e la loro inclusione non è un adempimento formale, ma incide sull’esecuzione del contratto (Cons. Stato, Sez. V, n. 6651 del 2025; Sez. III, n. 7898 del 2025). È escluso che il mero rinvio al decreto ministeriale realizzi l’obbligo di legge.

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per genericità e intrinseca parzialità. Il TAR aveva accertato autonomi profili di difformità: mancata trasposizione di specifiche tecniche obbligatorie, contrasto diretto tra capitolato e CAM e assenza di criteri premianti. Sul punto decisivo dell’Allegato 2, parte B, lett. c), n. 4, del d.m. n. 51 del 2021, l’appello non confuta l’incompatibilità tra le prescrizioni di gara e i CAM in tema di prodotti monouso e di panni pre-impregnati. L’autonoma ratio decidendi non censurata è sufficiente a sorreggere la decisione, con rigetto dell’appello e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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